Sentenza 58/2020 (ECLI:IT:COST:2020:58)
Massima numero 42156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  12/02/2020;  Decisione del  12/02/2020
Deposito del 26/03/2020; Pubblicazione in G. U. 01/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  42157  42158


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Discrepanza tra motivazione e dispositivo - Interpretazione della prima come premessa più ampia di quanto contenuto nel secondo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 354 cod. proc. civ, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per essere il petitum additivo dell'ordinanza di rimessione ancipite. La discrepanza tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza di rimessione può agevolmente risolversi tramite gli ordinari criteri ermeneutici, che consentono di intendere l'esposizione più ampia del petitum, di cui alla motivazione, come una semplice premessa generale, introduttiva dell'indicazione specifica del petitum effettivo, contenuta in dispositivo.

L'alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un'alternatività irrisolta. (Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 del 2017 e n. 130 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 354  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte