Sentenza 103/1967 (ECLI:IT:COST:1967:103)
Massima numero 4692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/67 D. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ART. 123 DEL D.P.R. 645 DEL 1958 - AUMENTO DEL 10 PER CENTO SUL REDDITO ACCERTATO PER IL PERIODO PRECEDENTE. IMPOSTA COMPLEMENTARE - ART. 141, COMMA PRIMO, DEL D.P.R. 645 DEL 1958 - AUMENTO DEL 10 PER CENTO EX ART. 123 DELLO STESSO D.P.R. IMPOSTA COMPLEMENTARE - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE - ART. 142 D.P.R. 645 DEL 1958 AUMENTO DEL 10 PER CENTO EX ART. 141 DELLO STESSO D.P.R. IMPOSTA SOCIETA' - ART. 150, COMMA SECONDO, D.P.R. 645 DEL 1958 - AUMENTO DEL 10 PER CENTO EX ART. 123 DELLO STESSO D.P.R. DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENTE A QUELLA DELL'ART. 22, COMMA PRIMO, DEL D.P.R. 573 DEL 1951.
SENT. 103/67 D. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ART. 123 DEL D.P.R. 645 DEL 1958 - AUMENTO DEL 10 PER CENTO SUL REDDITO ACCERTATO PER IL PERIODO PRECEDENTE. IMPOSTA COMPLEMENTARE - ART. 141, COMMA PRIMO, DEL D.P.R. 645 DEL 1958 - AUMENTO DEL 10 PER CENTO EX ART. 123 DELLO STESSO D.P.R. IMPOSTA COMPLEMENTARE - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE - ART. 142 D.P.R. 645 DEL 1958 AUMENTO DEL 10 PER CENTO EX ART. 141 DELLO STESSO D.P.R. IMPOSTA SOCIETA' - ART. 150, COMMA SECONDO, D.P.R. 645 DEL 1958 - AUMENTO DEL 10 PER CENTO EX ART. 123 DELLO STESSO D.P.R. DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENTE A QUELLA DELL'ART. 22, COMMA PRIMO, DEL D.P.R. 573 DEL 1951.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come conseguenza della parziale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma primo, del D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, negli stessi sensi e con i medesimi limiti, le seguenti disposizioni del nuovo testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: 1) art. 123, nella parte in cui prevede l'aumento del 10 per cento sul reddito accertato per il periodo di imposta precedente ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile; 2) art. 141, primo comma, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito; 3) art. 142, nella parte in cui fa salvo l'effetto dell'aumento del 10 per cento, previsto dall'art. 141, primo comma, ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo; 4) art. 150, comma secondo, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123, spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta sulle societa'.
Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come conseguenza della parziale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma primo, del D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, negli stessi sensi e con i medesimi limiti, le seguenti disposizioni del nuovo testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: 1) art. 123, nella parte in cui prevede l'aumento del 10 per cento sul reddito accertato per il periodo di imposta precedente ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile; 2) art. 141, primo comma, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito; 3) art. 142, nella parte in cui fa salvo l'effetto dell'aumento del 10 per cento, previsto dall'art. 141, primo comma, ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo; 4) art. 150, comma secondo, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123, spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta sulle societa'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27