Sentenza 104/1967 (ECLI:IT:COST:1967:104)
Massima numero 4694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4693
Titolo
SENT. 104/67 B. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 24 GENNAIO 1953, N. 18 - EMANAZIONE NEI CONFRONTI DI SOCIETA' ESTINTA - OPPOSIZIONE DA PARTE DELL'ATTUALE PROPRIETARIO DEI BENI GIA' APPARTENENTI ALLA SOCIETA' - INTESTAZIONE DEL DECRETO AL NOME DELL'EFFETTIVO PROPRIETARIO - NON NECESSARIA QUANDO GLI STESSI BENI DOVREBBERO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI AD ESPROPRIAZIONE - ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 104/67 B. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 24 GENNAIO 1953, N. 18 - EMANAZIONE NEI CONFRONTI DI SOCIETA' ESTINTA - OPPOSIZIONE DA PARTE DELL'ATTUALE PROPRIETARIO DEI BENI GIA' APPARTENENTI ALLA SOCIETA' - INTESTAZIONE DEL DECRETO AL NOME DELL'EFFETTIVO PROPRIETARIO - NON NECESSARIA QUANDO GLI STESSI BENI DOVREBBERO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI AD ESPROPRIAZIONE - ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La necessita' che il decreto di attuazione delle leggi di riforma fondiaria sia intestato al nome del vero proprietario e' correlativa al fatto che il calcolo della quota di scorporo risulterebbe irregolare quando si coammassassero beni spettanti al proprietario e beni che non gli appartengono; infatti gli si attribuirebbe o un compendio di estensione a produttivita' maggiore di quello che avrebbe dovuto prendersi in considerazione oppure verrebbero compresi nell'espropriazione beni che non avrebbero potuto rientrarvi in quanto appartenenti ad un compendio esente. Ove pero', come nel caso di specie, i beni avrebbero comunque dovuto essere assoggettati alle leggi di riforma fondiaria, lo scorporo disposto nei confronti del proprietario iscritto nei registri catastali, anziche' dell'effettivo proprietario, non e' motivo di eccesso di delega, in quanto, in tale ipotesi, viene meno la ragione per cui si e' richiesta l'esatta indicazione del proprietario. Deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost..
La necessita' che il decreto di attuazione delle leggi di riforma fondiaria sia intestato al nome del vero proprietario e' correlativa al fatto che il calcolo della quota di scorporo risulterebbe irregolare quando si coammassassero beni spettanti al proprietario e beni che non gli appartengono; infatti gli si attribuirebbe o un compendio di estensione a produttivita' maggiore di quello che avrebbe dovuto prendersi in considerazione oppure verrebbero compresi nell'espropriazione beni che non avrebbero potuto rientrarvi in quanto appartenenti ad un compendio esente. Ove pero', come nel caso di specie, i beni avrebbero comunque dovuto essere assoggettati alle leggi di riforma fondiaria, lo scorporo disposto nei confronti del proprietario iscritto nei registri catastali, anziche' dell'effettivo proprietario, non e' motivo di eccesso di delega, in quanto, in tale ipotesi, viene meno la ragione per cui si e' richiesta l'esatta indicazione del proprietario. Deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte