Sentenza 105/1967 (ECLI:IT:COST:1967:105)
Massima numero 4695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 105/67 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520, ART. 9 - VIGILANZA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO SULL'OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGISLAZIONE SOCIALE - FACOLTA' DELL'ISPETTORATO DI DIFFIDARE IL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE E DI FISSARE UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 105/67 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520, ART. 9 - VIGILANZA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO SULL'OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGISLAZIONE SOCIALE - FACOLTA' DELL'ISPETTORATO DI DIFFIDARE IL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE E DI FISSARE UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, in riferimento all'art. 112 della Costituzione. La facolta' riconosciuta all'ispettore del lavoro, invero, di ordinare al datore di lavoro che non ottemperi agli obblighi che la legge gli impone di procedere alla "regolarizzazione" e l'obbligo del P.M. di esercitare l'azione penale si muovono in campi diversi. L'ispettore del lavoro non e' soltanto un ufficiale di polizia giudiziaria, ma e', in primo luogo, un organo di vigilanza sull'esecuzione della legislazione sociale, che svolge notevoli attivita' nell'ambito amministrativo, con ampi poteri discrezionali, fino all'emanazione di disposizioni esecutive in materia di infortuni tutte le volte che le leggi non regolino fin nei dettagli, la materia previdenziale; e tutto cio' comporta valutazioni di opportunita' che devono essere rimesse agli organi amministrativi, i soli in grado di valutare, nella complessita' della legislazione sociale, i mezzi piu' idonei per conseguire i fini voluti dall'ordinamento.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, in riferimento all'art. 112 della Costituzione. La facolta' riconosciuta all'ispettore del lavoro, invero, di ordinare al datore di lavoro che non ottemperi agli obblighi che la legge gli impone di procedere alla "regolarizzazione" e l'obbligo del P.M. di esercitare l'azione penale si muovono in campi diversi. L'ispettore del lavoro non e' soltanto un ufficiale di polizia giudiziaria, ma e', in primo luogo, un organo di vigilanza sull'esecuzione della legislazione sociale, che svolge notevoli attivita' nell'ambito amministrativo, con ampi poteri discrezionali, fino all'emanazione di disposizioni esecutive in materia di infortuni tutte le volte che le leggi non regolino fin nei dettagli, la materia previdenziale; e tutto cio' comporta valutazioni di opportunita' che devono essere rimesse agli organi amministrativi, i soli in grado di valutare, nella complessita' della legislazione sociale, i mezzi piu' idonei per conseguire i fini voluti dall'ordinamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte