Sentenza 105/1967 (ECLI:IT:COST:1967:105)
Massima numero 4696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4695  4697


Titolo
SENT. 105/67 B. AZIONE PENALE - COSTITUZIONE, ART. 112 - PRINCIPIO DELL'OFFICIOSITA' E DELL'OBLIGATORIETA' - NORME CHE STABILISCONO CONDIZIONI PER IL PROMOVIMENTO O LA PROSECUZIONE DELL'AZIONE PENALE - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE - D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520, ART. 9, SULL'ISPETTORATO DEL LAVORO.

Testo
Il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale espresso nell'art. 112 della Costituzione non esclude che, indipendentemente dall'obbligo del P.M., l'ordinamento stabilisca determinante condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell'azione penale, anche in considerazione degli interessi pubblici perseguiti dalla pubblica Amministrazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte