Sentenza 105/1967 (ECLI:IT:COST:1967:105)
Massima numero 4697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 105/67 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520, ART. 9 - VIGILANZA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO SULL'OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGISLAZIONE SOCIALE - FACOLTA' DELL'ISPETTORATO DI DIFFIDARE IL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE E DI FISSARE UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 105/67 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520, ART. 9 - VIGILANZA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO SULL'OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGISLAZIONE SOCIALE - FACOLTA' DELL'ISPETTORATO DI DIFFIDARE IL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE E DI FISSARE UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La facolta' riconosciuta all'ispettore del lavoro, invero, e' esercitabile nei confronti di tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, e non e' riferibile a gruppi o categorie di persone o di aziende arbitrariamente configurate; la circostanza, poi, che, nell'esercizio di tale facolta' il comportamento dell'ispettore possa provocare di fatto una disparita' di trattamento, comporta non gia' l'illegittimita' della norma, ma inconvenienti che non sono sufficienti ex se a indurre una incostituzionalita' del precetto. L'esercizio di questa facolta' incontra, del resto, limiti cosi' soggettivi che oggettivi; soggettivi in quanto l'ispettorato del lavoro e' inserito in un ordinamento gerarchico, e soggetto a controlli ispettivi ed e' tenuto a seguire istruzioni e direttive nell'esercizio del potere discrezionale che la legge gli affida; oggettivi in quanto non e' consentito il ricorso alla "regolarizzazione" tutte le volte che il comportamento sia commissivo e non omissivo, che ha gia' spiegato tutti i suoi effetti e non possa essere considerato eliminabile mediante il pronto adempimento dell'obbligo di legge e il conseguente rapido raggiungimento dello scopo che la norma si prefigge.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La facolta' riconosciuta all'ispettore del lavoro, invero, e' esercitabile nei confronti di tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, e non e' riferibile a gruppi o categorie di persone o di aziende arbitrariamente configurate; la circostanza, poi, che, nell'esercizio di tale facolta' il comportamento dell'ispettore possa provocare di fatto una disparita' di trattamento, comporta non gia' l'illegittimita' della norma, ma inconvenienti che non sono sufficienti ex se a indurre una incostituzionalita' del precetto. L'esercizio di questa facolta' incontra, del resto, limiti cosi' soggettivi che oggettivi; soggettivi in quanto l'ispettorato del lavoro e' inserito in un ordinamento gerarchico, e soggetto a controlli ispettivi ed e' tenuto a seguire istruzioni e direttive nell'esercizio del potere discrezionale che la legge gli affida; oggettivi in quanto non e' consentito il ricorso alla "regolarizzazione" tutte le volte che il comportamento sia commissivo e non omissivo, che ha gia' spiegato tutti i suoi effetti e non possa essere considerato eliminabile mediante il pronto adempimento dell'obbligo di legge e il conseguente rapido raggiungimento dello scopo che la norma si prefigge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte