Sentenza 106/1967 (ECLI:IT:COST:1967:106)
Massima numero 4699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/67 B. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI, ACETI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 35, SECONDO COMMA: ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DI CARICO E SCARICO - ADERENZA ALL'ART. 2, N. 3, DELLA LEGGE DELEGANTE 9 OTTOBRE 1964, N. 991 - INSUSSISTENZA DI ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 106/67 B. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI, ACETI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 35, SECONDO COMMA: ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DI CARICO E SCARICO - ADERENZA ALL'ART. 2, N. 3, DELLA LEGGE DELEGANTE 9 OTTOBRE 1964, N. 991 - INSUSSISTENZA DI ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo comma del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, il quale, imponendo l'istituzione di un registro di carico e scarico per l'introduzione e l'estrazione dei mosti, filtrati dolci, vini, ecc., avrebbe esorbitato, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, dai limiti della legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, deve essere dichiarata non fondata in quanto l'impugnata disposizione e' strettamente aderente al n. 3 dell'art. 2 della legge di delegazione 9 ottobre 1964, n. 991, che prevede la predisposizione di cautele per impedire frodi e facilitare il controllo; e non v'e' dubbio che la tenuta dei registri di carico e scarico, imposta per le grandi cantine e per gli stabilimenti, e' uno dei mezzi precipui per rendere possibile la prevenzione e il controllo.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo comma del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, il quale, imponendo l'istituzione di un registro di carico e scarico per l'introduzione e l'estrazione dei mosti, filtrati dolci, vini, ecc., avrebbe esorbitato, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, dai limiti della legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, deve essere dichiarata non fondata in quanto l'impugnata disposizione e' strettamente aderente al n. 3 dell'art. 2 della legge di delegazione 9 ottobre 1964, n. 991, che prevede la predisposizione di cautele per impedire frodi e facilitare il controllo; e non v'e' dubbio che la tenuta dei registri di carico e scarico, imposta per le grandi cantine e per gli stabilimenti, e' uno dei mezzi precipui per rendere possibile la prevenzione e il controllo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte