Sentenza 106/1967 (ECLI:IT:COST:1967:106)
Massima numero 4700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/67 C. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI, ACETI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 23 LETT. A - NON DA' LUOGO AD UNA SUBDELEGAZIONE, MA RICONOSCE IL POTERE DI EMANARE NORME REGOLAMENTARI - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1964, N. 991 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 106/67 C. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI, ACETI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 23 LETT. A - NON DA' LUOGO AD UNA SUBDELEGAZIONE, MA RICONOSCE IL POTERE DI EMANARE NORME REGOLAMENTARI - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1964, N. 991 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 lett. a del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega, nel senso che il Governo, unica autorita' delegata, avrebbe subdelegato ai Ministri dell'agricoltura e della sanita' la competenza di stabilire i limiti dei componenti dei mosti e dei vini in relazione ai risultati della sperimentazione, deve ritenersi infondata in quanto la previsione contenuta nella legge delegata non costituisce il conferimento di una subdelega, bensi' il riconoscimento di un potere spettante all'autorita' amministrativa in un settore normativo che non ha carattere legislativo nel quale era necessario dettare disposizioni di carattere tecnico in conformita' con i criteri della legge ed in armonia con i risultati della sperimentazione.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 lett. a del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega, nel senso che il Governo, unica autorita' delegata, avrebbe subdelegato ai Ministri dell'agricoltura e della sanita' la competenza di stabilire i limiti dei componenti dei mosti e dei vini in relazione ai risultati della sperimentazione, deve ritenersi infondata in quanto la previsione contenuta nella legge delegata non costituisce il conferimento di una subdelega, bensi' il riconoscimento di un potere spettante all'autorita' amministrativa in un settore normativo che non ha carattere legislativo nel quale era necessario dettare disposizioni di carattere tecnico in conformita' con i criteri della legge ed in armonia con i risultati della sperimentazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte