Sentenza 58/2020 (ECLI:IT:COST:2020:58)
Massima numero 42157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  12/02/2020;  Decisione del  12/02/2020
Deposito del 26/03/2020; Pubblicazione in G. U. 01/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  42156  42158


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Carattere non meramente ipotetico del pregiudizio difensivo censurato dal rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il carattere meramente ipotetico del pregiudizio difensivo arrecato dalla norma censurata alla parte nel giudizio a quo, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 354 cod. proc. civ., che non include tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell'istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia. Nella prospettiva del rimettente, la lesione del diritto di difesa del convenuto-opponente è rappresentata, in radice, dall'omessa valutazione della relativa istanza, del tutto pretermessa per effetto dell'errata declaratoria di improcedibilità dell'opposizione. Non si configura, pertanto, quel carattere solo teorico, astratto o prematuro, che rende la questione incidentale priva di effettiva rilevanza nel giudizio a quo, e come tale inammissibile per ipoteticità. (Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019 e n. 60 del 2014; ordinanze n. 77 del 2009 e n. 109 del 2006).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 354  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte