Sentenza 107/1967 (ECLI:IT:COST:1967:107)
Massima numero 4702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 107/67. LAVORO - LEGGE DELEGA 14 LUGLIO 1959 N. 741, ART. 1 - GARANZIA DEI MINIMI INDEROGABILI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - POTERI NORMATIVI ATTRIBUITI AL GOVERNO - ESCLUSIONE DELLE CLAUSOLE DI NATURA MERAMENTE STRUMENTALE ED ORGANIZZATIVA. LAVORO - ENTE NAZIONALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE GRAFICA - NATURA STRUMENTALE DELLA SUA ISTITUZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1 OTTOBRE 1959 - IMPOSIZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA CREAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - ESTENSIONE DELLA OBBLIGATORIETA' DEL CONTRIBUTO ERGA OMNES PER EFFETTO DEL D.P.R. 11 SETTEMBRE 1960 N. 1326 - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE.

Testo
La legge delega 14 luglio 1959 n. 741, art. 1, fissando i limiti della potesta' legislativa concessa al Governo per la emanazione di norme al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria, esclude le clausole di natura meramente strumentale ed organizzativa che, con varieta' di modi, conseguono al rapporto ma non si riferiscono direttamente alle condizioni del suo svolgimento ed alla loro valutazione nella misura di un minimo inderogabile. L'Ente nazionale per l'istruzione professionale grafica, non si inerisce direttamente e necessariamente nei rapporti di lavoro, ma con accessorieta' puramente esterna prepara soltanto le condizioni per il suo migliore svolgimento tecnico futuro, in modo da agevolare, per effetto della piu' curata preparazione all'attivita' specializzata, il periodo dell'apprendistato. Pertanto l'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960 n. 1326 nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il contributo previsto dall'art. 10 del contratto collettivo di lavoro 1 ottobre 1959 per i dipendenti dell'industria grafica ai fini della creazione e del funzionamento del predetto Ente, travalica i limiti della delegazione di cui all'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 741 ed e' costituzionalmente illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte