Sentenza 108/1967 (ECLI:IT:COST:1967:108)
Massima numero 4703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 108/67 A. ANTICHITA' E BELLE ARTI - GESTIONI FUORI BILANCIO - REGOLARIZZAZIONE - ART. 11 LEGGE N. 340 DEL 1965 - LIMITAZIONE DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI ALL'ULTIMO QUINQUENNIO - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE ALL'ULTIMO QUINQUENNIO E ALLA SOLA IPOTESI DI DOLO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DIFFERENZIAZIONE BASATA SU CRITERI LOGICI E RAZIONALI GIUSTIFICANO LA NORMA DELL'ART. 11 - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 108/67 A. ANTICHITA' E BELLE ARTI - GESTIONI FUORI BILANCIO - REGOLARIZZAZIONE - ART. 11 LEGGE N. 340 DEL 1965 - LIMITAZIONE DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI ALL'ULTIMO QUINQUENNIO - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE ALL'ULTIMO QUINQUENNIO E ALLA SOLA IPOTESI DI DOLO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DIFFERENZIAZIONE BASATA SU CRITERI LOGICI E RAZIONALI GIUSTIFICANO LA NORMA DELL'ART. 11 - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 30 marzo 1965, n. 340, - recante "Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'amministrazione statale dell'antichita' e belle arti" - che limita ad un quinquennio l'obbligo degli agenti contabili di dare giustificazione della loro gestione mediante la presentazione dei conti giudiziali e limita, inoltre la loro responsabilita' e quella degli ordinatori di spese, ai danni arrecati all'Erario imputabili a dolo. Scopo della legge fu quello di risolvere la situazione irregolare in cui era venuta a trovarsi l'amministrazione, costretta a ricorrere a forme anormali di gestioni fuori bilancio per poter adempiere i suoi compiti istituzionali e soddisfare le complesse e crescenti esigenze della propria azione in difesa del patrimonio artistico e paesistico. Il legislatore, anziche' sopprimere tali gestioni ha inteso assicurare la continuita', riconducibile pero' per il futuro, nell'ambito del bilancio dello Stato (art. 1) e stabilendo, per le gestioni anteriori all'entrata in vigore della legge (art. 11) un trattamento differenziato rispondente ad evidenti ragioni di equita', sia di carattere obbiettivo - quali le effettive esigenze di servizio che ne determinarono l'istituzione con vantaggio per lo Stato - sia di carattere soggettivo - per non mantenere in stato di disagio ottimi funzionari che hanno anteposto al regolamento di contabilita' generale, la necessita' di salvare tesori di immenso valore culturale ed economico. La svalutazione di tali situazioni, sorretta da criteri logici e razionali, non e' quindi arbitraria onde va esclusa la violazione del principio di uguaglianza.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 30 marzo 1965, n. 340, - recante "Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'amministrazione statale dell'antichita' e belle arti" - che limita ad un quinquennio l'obbligo degli agenti contabili di dare giustificazione della loro gestione mediante la presentazione dei conti giudiziali e limita, inoltre la loro responsabilita' e quella degli ordinatori di spese, ai danni arrecati all'Erario imputabili a dolo. Scopo della legge fu quello di risolvere la situazione irregolare in cui era venuta a trovarsi l'amministrazione, costretta a ricorrere a forme anormali di gestioni fuori bilancio per poter adempiere i suoi compiti istituzionali e soddisfare le complesse e crescenti esigenze della propria azione in difesa del patrimonio artistico e paesistico. Il legislatore, anziche' sopprimere tali gestioni ha inteso assicurare la continuita', riconducibile pero' per il futuro, nell'ambito del bilancio dello Stato (art. 1) e stabilendo, per le gestioni anteriori all'entrata in vigore della legge (art. 11) un trattamento differenziato rispondente ad evidenti ragioni di equita', sia di carattere obbiettivo - quali le effettive esigenze di servizio che ne determinarono l'istituzione con vantaggio per lo Stato - sia di carattere soggettivo - per non mantenere in stato di disagio ottimi funzionari che hanno anteposto al regolamento di contabilita' generale, la necessita' di salvare tesori di immenso valore culturale ed economico. La svalutazione di tali situazioni, sorretta da criteri logici e razionali, non e' quindi arbitraria onde va esclusa la violazione del principio di uguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte