Sentenza 108/1967 (ECLI:IT:COST:1967:108)
Massima numero 4704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4703  4705  4706


Titolo
SENT. 108/67 B. ANTICHITA' E BELLE ARTI - GESTIONI FUORI BILANCIO - ART. 11 LEGGE 340 DEL 1965 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 81, COMMA PRIMO, 100, COMMA SECONDO E 103, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - SCOPO DELLA LEGGE VOLTA A REGOLARIZZARE LE GESTIONI FUORI BILANCIO RICONDUCENDOLE NEL BILANCIO DELLO STATO - LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE CONTABILE DELLA CORTE DEI CONTI STABILITE DAL LEGISLATORE ORDINARIO - GIUSTIFICAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 30 marzo 1965, n. 340 in riferimento agli artt. 81, comma primo, 100, comma secondo e 103, comma secondo della Costituzione perche' la legge impugnata ha ricondotto nell'ambito del bilancio dello Stato le gestioni fuori bilancio dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti, non autorizzate da leggi e regolamenti, attuando cosi' il principio del controllo del Parlamento e della Corte dei conti su tutta la gestione finanziaria dello Stato (art. 81, primo comma e 100, secondo comma). Il fatto che l'art. 11, con carattere transitorio, abbia limitato al quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge l'obbligo della presentazione dei conti giudiziali e abbia ridotto la responsabilita' dei contabili ai soli danni imputabili a dolo non importa piena sottrazione delle gestioni fuori bilancio al sindacato giurisdizionale della Corte dei conti, ma rappresenta una limitazione - transitoria e per situazioni meritevoli di differenziato trattamento - della estensione e delle modalita' di esercizio del potere giurisdizionale spettante alla Corte in materia in base alle comuni norme di contabilita' generale e sull'ordinamento della Corte. E cio' ben poteva fare il legislatore ordinario essendogli attribuita la disciplina concreta della funzione giurisdizionale contabile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 103

Altri parametri e norme interposte