Sentenza 109/1967 (ECLI:IT:COST:1967:109)
Massima numero 4707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 109/67. IMPOSTE E TASSE - LEGGE TRIBUTARIA SULLE SUCCESSIONI - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270, ART. 31, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del primo, secondo e terzo comma dell'art. 31 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) proposta in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione sotto il profilo che sussisterebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra i cittadini che ricevono per successione una azienda e quelli che ereditano beni di altra natura, in quanto, ai fini del computo della percentuale relativa alla presunta esistenza di mobili, gioielli e denaro, le aziende vengono valutate al netto della passivita' e gli altri beni al lordo. E cio' perche' l'azienda e' costituita da un complesso di attivita' alle quali fa riscontro un complesso di passivita', sicche' il valore venale di essa - che e' quello sul quale va commisurata l'imposta di successione - si riduce alla differenza tra attivo e passivo. Diversa e' la situazione per gli altri beni, nei quali le passivita', ricollegate al patrimonio soltanto sotto l'aspetto soggettivo, non hanno vera rilevanza nella stima del valore intrinseco del bene. La presunzione della esistenza di mobili, gioielli e denaro, poi, non viola il principio della capacita' contributiva, perche' fondata sulla comune esperienza e risponde a principi di logica tanto rilevanti da legittimare la certezza giuridica della esistenza dei beni facilmente occultabili, sfuggenti a qualsiasi accertamento fiscale e di valore difficilmente valutabile. E per il legislatore sussisteva la necessita' di rendere precisa la pretesa tributaria, sollecita la riscossione del tributo e vano ogni tentativo di evasione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte