Sentenza 110/1967 (ECLI:IT:COST:1967:110)
Massima numero 4708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 110/67. ORDINI PROFESSIONALI - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE - LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 36, ART. 43, LETT. C) - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DINANZI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE - NON HA CARATTERE GIURISDIZIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN TALE PROCEDIMENTO - INAMMISSIBILITA' - GARANZIE PROCEDIMENTALI - CARATTERE GIURISDIZIONALE DELLA FUNZIONE PER CUI SONO PREVISTE - NON NECESSITA'.
SENT. 110/67. ORDINI PROFESSIONALI - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE - LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 36, ART. 43, LETT. C) - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DINANZI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE - NON HA CARATTERE GIURISDIZIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN TALE PROCEDIMENTO - INAMMISSIBILITA' - GARANZIE PROCEDIMENTALI - CARATTERE GIURISDIZIONALE DELLA FUNZIONE PER CUI SONO PREVISTE - NON NECESSITA'.
Testo
Quando, come nel caso di specie, la sanzione disciplinare deve essere disposta in quanto la legge la fa di diritto discendere dal verificarsi di una circostanza valutata in via generale ed uniforme, il relativo provvedimento che il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori e' tenuto ad assumere a norma dell'art. 43 lett. c) legge 22 gennaio 1934, n. 36, ha natura amministrativa. Non e' invero sufficiente a conferire natura giurisdizionale ad una funzione il fatto che (come nel caso) sia esercitata con la garanzia di un procedimento. Pertanto deve essere dichiarata inammissibile, perche' sollevata dal Consiglio dell'ordine nel corso di un procedimento in cui lo stesso Consiglio non assume veste giurisdizionale, la questione di legittimita' costituzionale all'art. 43 lett. c) legge 22 gennaio 1934, n. 36, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione.
Quando, come nel caso di specie, la sanzione disciplinare deve essere disposta in quanto la legge la fa di diritto discendere dal verificarsi di una circostanza valutata in via generale ed uniforme, il relativo provvedimento che il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori e' tenuto ad assumere a norma dell'art. 43 lett. c) legge 22 gennaio 1934, n. 36, ha natura amministrativa. Non e' invero sufficiente a conferire natura giurisdizionale ad una funzione il fatto che (come nel caso) sia esercitata con la garanzia di un procedimento. Pertanto deve essere dichiarata inammissibile, perche' sollevata dal Consiglio dell'ordine nel corso di un procedimento in cui lo stesso Consiglio non assume veste giurisdizionale, la questione di legittimita' costituzionale all'art. 43 lett. c) legge 22 gennaio 1934, n. 36, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte