Sentenza 111/1967 (ECLI:IT:COST:1967:111)
Massima numero 4709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 111/67 A. DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ACQUE INTERNE - COD. NAVIG., ART. 226 - NECESSITA' DI AUTORIZZAZIONE PER SERVIZI DI TRASPORTO, RIMORCHIO E TRAINO SECONDO NORME REGOLAMENTARI - PRETESA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 41 COST. - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLA DISPOSIZIONE - SUSSISTENZA DI CRITERI DELIMITATIVI DELLA DISCREZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 111/67 A. DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ACQUE INTERNE - COD. NAVIG., ART. 226 - NECESSITA' DI AUTORIZZAZIONE PER SERVIZI DI TRASPORTO, RIMORCHIO E TRAINO SECONDO NORME REGOLAMENTARI - PRETESA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 41 COST. - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLA DISPOSIZIONE - SUSSISTENZA DI CRITERI DELIMITATIVI DELLA DISCREZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 226 del Codice della navigazione, rinviando al regolamento tutta la disciplina dell'autorizzazione per i servizi di trasporto, rimorchio e traino non soggetti a concessione, non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, per violazione della riserva di legge, in quanto la norma denunciata, interpretata -come deve essere- non isolatamente ma nel contesto del sistema in cui e' inserita, non puo' essere intesa nel senso dell'attribuzione al Governo di un'attivita' regolamentare libera da ogni vincolo. Nel sistema del Codice i poteri dell'autorita' preposta alla navigazione sono preordinati alla sicurezza dell'esercizio, al corretto uso dei beni pubblici ed al rispetto del regime di essi, e, pertanto, l'autorizzazione non potrebbe essere negata senza motivazione ne' i motivi del diniego potrebbero essere fondati sopra ragioni arbitrarie o diverse da quelle imposte dai particolari fini di pubblico interesse in vista dei quali le limitazioni dell'uso pubblico possono essere imposte.
L'art. 226 del Codice della navigazione, rinviando al regolamento tutta la disciplina dell'autorizzazione per i servizi di trasporto, rimorchio e traino non soggetti a concessione, non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, per violazione della riserva di legge, in quanto la norma denunciata, interpretata -come deve essere- non isolatamente ma nel contesto del sistema in cui e' inserita, non puo' essere intesa nel senso dell'attribuzione al Governo di un'attivita' regolamentare libera da ogni vincolo. Nel sistema del Codice i poteri dell'autorita' preposta alla navigazione sono preordinati alla sicurezza dell'esercizio, al corretto uso dei beni pubblici ed al rispetto del regime di essi, e, pertanto, l'autorizzazione non potrebbe essere negata senza motivazione ne' i motivi del diniego potrebbero essere fondati sopra ragioni arbitrarie o diverse da quelle imposte dai particolari fini di pubblico interesse in vista dei quali le limitazioni dell'uso pubblico possono essere imposte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte