Sentenza 58/2020 (ECLI:IT:COST:2020:58)
Massima numero 42158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  12/02/2020;  Decisione del  12/02/2020
Deposito del 26/03/2020; Pubblicazione in G. U. 01/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  42156  42157


Titolo
Procedimento civile - Giudizio di appello - Casi di rimessione della causa al giudice di primo grado - Mancata valutazione di chiamata in causa del terzo in garanzia, conseguente all'erronea declaratoria di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di azione e difesa e dei principi del giusto processo, anche in via convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Milano in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, dell'art. 354 cod. proc. civ., che non include tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell'istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia. La scelta del legislatore, seppure impedisce di recuperare il processo simultaneo tra la domanda principale e la domanda di garanzia, non impedisce che quest'ultima sia fatta valere nella competente sede giudiziaria; essa è pertanto un'opzione discrezionale, non manifestamente irragionevole, funzionale al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, principio che si oppone alla rimessione del giudizio in primo grado quando questa non sia imposta da esigenze indefettibili, come quella di integrare il contraddittorio rispetto ad una parte necessaria, determinando altrimenti un ritardo non necessario nella definizione della controversia sul rapporto principale. Tale scelta non è nemmeno ingiustificatamente compressiva del diritto di azione, potendo il convenuto-opponente esercitare la domanda di garanzia tramite l'instaurazione di un autonomo giudizio contro il terzo. Né si registra la disparità tra modelli processuali che il giudice a quo - raffrontando la formula ampia dell'art. 105 cod. proc. amm. a quella più restrittiva della disposizione censurata - denuncia, perché il rimettente inverte il rapporto sistematico tra le due discipline, in aperta contraddizione con quanto indicato dalla legge di delega n. 69 del 2009. Al contrario, la convergenza di modelli processuali, orientata alla tassatività ed eccezionalità delle ipotesi normative di regressione in primo grado, non impedisce che le esigenze specifiche di ciascun modello possano comportare una diversa articolazione delle relative discipline. (Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2002).

L'accentuazione dei tratti di revisione dell'appello civile, determinata dalle riforme del codice di rito, non lo ha trasformato in un mezzo di impugnazione a critica vincolata; alla sua struttura resta infatti connaturato il profilo rescissorio, mantenendosi tassative ed eccezionali le ipotesi normative nelle quali il gravame può arrestarsi al solo profilo rescindente, in funzione della rimessione della causa al primo giudice.

Acquisito che il doppio grado di giurisdizione di merito non è, di per sé, assistito da copertura costituzionale né convenzionale, il diritto di difesa deve ritenersi rispettato quando la causa venga effettivamente sottoposta alla cognizione dei giudici di primo e di secondo grado, restando irrilevante che l'esame del fondamento della domanda non sia compiuto dall'uno, alla stregua di situazioni processuali preclusive, ma soltanto dall'altro. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2017 e n. 243 del 2014; ordinanze n. 42 del 2014, n. 226 del 2013, n. 190 del 2013 e n. 585 del 2000).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, limite che, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., viene superato solo qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire, mentre tale parametro non esige che il cittadino sia messo in grado di conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. (Precedenti citati: sentenze n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016 e n. 44 del 2016).

Nel quadro della discrezionalità conformativa del legislatore processuale, il simultaneus processus non gode di garanzia costituzionale, trattandosi di un mero espediente tecnico finalizzato, laddove possibile, a realizzare un'economia dei giudizi e a prevenire il conflitto tra giudicati, sicché la sua inattuabilità non lede il diritto di azione, né quello di difesa, se la pretesa sostanziale dell'interessato può essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e difesa. (Precedenti citati: sentenze n. 451 del 1997 e n. 295 del 1995; ordinanze n. 215 del 2005, n. 124 del 2005, n. 18 del 1999 e n. 308 del 1991).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 354  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6