Sentenza 112/1967 (ECLI:IT:COST:1967:112)
Massima numero 4712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 112/67. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO DI INABILITAZIONE E DI INTERDIZIONE - SPESE GIUDIZIALI - R.D. 23 DICEMBRE 1865, N. 2700, ART. 436 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 436 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700 (che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile) e' costituzionalmente illegittimo nei limiti in cui non prevede l'anticipazione da parte dell'erario degli onorari spettanti al consulente tecnico od ad altri ausiliari del giudice nei giudizi di interdizione e di inabilitazione promossi dal P.M. Ed invero, la identita' di posizione del P.M., sia che eserciti l'azione penale, sia che agisca per la tutela degli interessi delle persone incapaci, non consente discriminazione, per quanto attiene alla anticipazione degli onorari, tra gli ausiliari richiesti dal medesimo organo, a seconda che gli stessi prestino la loro opera nel procedimento civile, ovvero in quello penale (nel quale si fa luogo a detta anticipazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte