Sentenza 113/1967 (ECLI:IT:COST:1967:113)
Massima numero 4714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4713


Titolo
SENT. 113/67 B. IMPOSTE E TASSE - RITENUTA D'ACCONTO O D'IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' E MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA DI NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI - LEGGE 12 APRILE 1964, N. 191 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 14, 36 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ARTT. 3, 53 E 116 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA TRIBUTARIA DELLA REGIONE SICILIANA - ESCLUSIONE.

Testo
Con la legge 12 aprile 1964, n. 191, di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente l'istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina di nominativita' obbligatoria dei titoli azionari, il legislatore statale non ha invaso la sfera di competenza della Regione in materia tributaria, ne' direttamente, ne' indirettamente. Il legislatore statale ha infatti stabilito una aliquota di imposta per i casi in cui non sia possibile accertare l'appartenenza dei titoli azionari anche nei confronti di soggetti possessori di titoli azionari regionali. Con tale normativa, lungi dal generare disparita' di trattamento, ha perseguito un intento di perequazione, restando esclusa la violazione dell'art. 36 dello statuto e degli artt. 3 e 53 della Costituzione. La legge statale, nel determinare la misura dell'imposizione, non ha negato la legittimita' delle disposizioni regionali relative ai titoli al portatore, ma anzi l'ha necessariamente posta a base delle proprie determinazioni, senza violare la sfera di competenza della Regione siciliana, garantita dall'art. 14 del suo Statuto. Non essendo fondato l'assunto di una violazione indiretta o riflessa dei poteri della Regione, resta esclusa anche qualunque doglianza relativa ad una violazione dei principi dell'autonomia regionale, proclamata dall'art. 1 dello Statuto regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 1

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte