Sentenza 114/1967 (ECLI:IT:COST:1967:114)
Massima numero 4715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4716
Titolo
SENT. 114/67 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RIFERIMENTO A NORMA ABROGATA - MOTIVAZIONE SUFFICIENTE E NON CONTRADDITTORIA - INSINDACABILITA'.
SENT. 114/67 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RIFERIMENTO A NORMA ABROGATA - MOTIVAZIONE SUFFICIENTE E NON CONTRADDITTORIA - INSINDACABILITA'.
Testo
Il giudizio di rilevanza, anche rispetto a norma abrogata, spetta al giudice a quo, con il solo limite che di esso deve esser data una sufficiente e non contraddittoria motivazione.
Il giudizio di rilevanza, anche rispetto a norma abrogata, spetta al giudice a quo, con il solo limite che di esso deve esser data una sufficiente e non contraddittoria motivazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte