Sentenza 114/1967 (ECLI:IT:COST:1967:114)
Massima numero 4715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4716


Titolo
SENT. 114/67 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RIFERIMENTO A NORMA ABROGATA - MOTIVAZIONE SUFFICIENTE E NON CONTRADDITTORIA - INSINDACABILITA'.

Testo
Il giudizio di rilevanza, anche rispetto a norma abrogata, spetta al giudice a quo, con il solo limite che di esso deve esser data una sufficiente e non contraddittoria motivazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte