Sentenza 115/1967 (ECLI:IT:COST:1967:115)
Massima numero 4717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 115/67 A. ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 206 - NON VIOLA L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 115/67 A. ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 206 - NON VIOLA L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 206 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, non e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione perche' l'esecuzione esattoriale e' regolata con un procedimento nel quale si manifesta piu' energicamente che in altri casi, il principio della esecutorieta' dell'atto amministrativo: e l'art. 113, ultimo comma, della Costituzione, ammette che al giudice ordinario sia sottratto il potere di annullare gli atti della pubblica Amministrazione.
L'art. 206 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, non e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione perche' l'esecuzione esattoriale e' regolata con un procedimento nel quale si manifesta piu' energicamente che in altri casi, il principio della esecutorieta' dell'atto amministrativo: e l'art. 113, ultimo comma, della Costituzione, ammette che al giudice ordinario sia sottratto il potere di annullare gli atti della pubblica Amministrazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte