Sentenza 116/1967 (ECLI:IT:COST:1967:116)
Massima numero 4720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  15/11/1967;  Decisione del  15/11/1967
Deposito del 23/11/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 116/67. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - IGIENE E SANITA' - NORME DI ATTUAZIONE - D.P.R. 9 AGOSTO 1966, N. 869, ART. 3, PRIMO COMMA - CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI - EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI INTESI AD ASSICURARE IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE L'ASSISTENZA OSPEDALIERA - COMPETENZA RISERVATA ALLO STATO - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA L'ART. 5, N. 16, DELLO STATUTO REGIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme contenute nel primo comma dell'art. 3 del d.P.R. 9 agosto 1966, n. 869, in riferimento all'art. 15, n. 16, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. La classificazione degli ospedali costituisce, infatti, competenza dello Stato ed essa si fonda, oltre che sulle funzioni svolte dagli ospedali stessi, anche sulla loro struttura ed organizzazione che deve essere, nelle sue linee essenziali, unitaria per tutto il territorio nazionale. La riserva allo Stato, quindi, di provvedimenti intesi ad assicurare in tutto il territorio nazionale un'adeguata assistenza ospedaliera, di cui all'art. 3, comma primo, del d.P.R. 9 agosto 1966, n. 869 trova il suo fondamento nel rispetto dell'interesse nazionale e nell'obbligo che fa carico ad ogni Regione, anche per quanto riguarda le materie di competenza legislativa primaria regionale, di osservare le riforme economico-sociali della Repubblica, cui e' imposto dalla Costituzione di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', di garantire cure gratuite agli indigenti (art. 32), nonche' di assicurare a ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, l'assistenza ospedaliera. La norma di attuazione in esame, pertanto, mira ad assicurare su tutto il territorio nazionale un eguale standard di assistenza ospedaliera, integrando o sostituendo quella regionale la' dove sia insufficiente o carente, mediante provvedimenti amministrativi dello Stato, che dovranno restare nei limiti della sua competenza normativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 15

Altri parametri e norme interposte