Sentenza 117/1967 (ECLI:IT:COST:1967:117)
Massima numero 4721
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  15/11/1967;  Decisione del  15/11/1967
Deposito del 23/11/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 117/67. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - POSSIBILITA' DI DICHIARAZIONE - LIMITI.

Testo
Posto nel nulla da un successivo provvedimento quello precedente che non ha avuto alcun principio di esecuzione ed al cui mantenimento l'ente emanante non ha piu' interesse per il venir meno del fine da conseguire mediante esso, viene a cessare la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato contro il provvedimento annullato. Tale cessazione non potrebbe invece dichiararsi qualora l'atto impugnato avesse "medio tempore" esaurito in tutto o in parte i suoi effetti, rimanendo cosi' aperto il dibattito circa la spettanza del potere. (Nella specie era stato impugnato dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana per conflitto di attribuzioni il decreto 28 aprile 1967 con cui l'Assessore per le finanze della Regione siciliana aveva autorizzato il Comune di Taormina a dare esecuzione alla delibera consiliare 263 del 6 marzo 1963, istitutiva del Casino' di Taormina. Detto decreto era stato poi seguito da altro analogo provvedimento dell'11 agosto 1967 con cui lo stesso Assessore considerato che l'autorizzazione di cui al precedente decreto "non ha avuto esecuzione" e che per conseguenza "sono venute meno le finalita' per cui era stata concessa" ne ha disposto la revoca.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte