Sentenza 119/1967 (ECLI:IT:COST:1967:119)
Massima numero 4723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  15/11/1967;  Decisione del  15/11/1967
Deposito del 23/11/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 119/67. MINIERE - PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE - ARTT. 10 E 19 DEL R.D. 29 LUGLIO 1927, N. 1443, MODIFICATO DALLA LEGGE 7 NOVEMBRE 1941, N. 1360 (LEGGE MINERARIA) - MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO A FAVORE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO COMPRESO NEL PERIMETRO DI CONCESSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, COST.. - ESCLUSIONE.

Testo
E' da escludere che nella fase preliminare di ricerca mineraria regolata dagli artt. 10 e segg. del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, modificata dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360 (legge mineraria), si attui l'espropriazione del fondo compreso nel perimetro dei lavori di ricerca, dato il carattere temporaneo della limitazione alla proprieta' privata. D'altro canto, l'obbligo del ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori e di prestare a tal fine adeguata cauzione al proprietario del fondo, al quale deve pure essere corrisposto il valore degli impianti e del materiale disponibile presso la cava e torbiera, sta a dimostrare che il legislatore non ha inteso trascurare gli interessi del proprietario, ma solo contemperarli con quelli generali, che non possono essere del tutto subordinati ai primi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte