Sentenza 120/1967 (ECLI:IT:COST:1967:120)
Massima numero 4725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
15/11/1967; Decisione del
15/11/1967
Deposito del 23/11/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 120/67 B. REATI DOGANALI - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 139 - MANTENIMENTO DELLO STATO DI ARRESTO DELLO STRANIERO CHE NON ABBIA PRESTATO CAUZIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 10, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 120/67 B. REATI DOGANALI - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 139 - MANTENIMENTO DELLO STATO DI ARRESTO DELLO STRANIERO CHE NON ABBIA PRESTATO CAUZIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 10, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
La subordinazione della concessione della liberta' provvisoria alla prestazione di cauzione o malleveria e' condizione ammessa nel nostro ordinamento e negli ordinamenti di tante altre nazioni ed e' espressamente prevista nell'art. 5, n. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, cui e' stata data esecuzione in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. E poiche' trattasi di una misura cautelare che il giudice puo' adottare tanto per i cittadini quanto per gli stranieri, la sua legittimita' non viene meno se essa sia imposta dalla legge, purche' la norma che ne stabilisce l'obbligo faccia parte di un sistema che assicuri all'imputato la possibilita' di essere liberato non appena vengano a mancare le basi di legittimita' della custodia preventiva, e purche' fissi, come fa l'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, impugnata, un termine massimo di detenzione. Deriva da cio' che la disposizione denunciata - che fa obbligo di mantenere lo straniero nello stato di arresto finche' non abbia prestato idonea cauzione o malleveria - non viola un diritto fondamentale dell'uomo assicurato dall'art. 2 della Costituzione e dalle norme di diritto internazionale, richiamate dall'art. 10, secondo comma, della stessa Costituzione, quali risultano dagli artt. 5 e 6 della Convenzione europea e dagli artt. 9 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Conseguenza ulteriore e' che non sussiste violazione del principio di eguaglianza, garantito anche allo straniero dall'art. 3 della Costituzione italiana in connessione con l'art. 2 che tutela i diritti inviolabili dell'uomo, ne' contrasta con l'art. 10, secondo comma, della Costituzione stessa in relazione con l'art. 14 della Convenzione europea che sancisce il diritto dello straniero all'eguaglianza, proclamato anche dagli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
La subordinazione della concessione della liberta' provvisoria alla prestazione di cauzione o malleveria e' condizione ammessa nel nostro ordinamento e negli ordinamenti di tante altre nazioni ed e' espressamente prevista nell'art. 5, n. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, cui e' stata data esecuzione in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. E poiche' trattasi di una misura cautelare che il giudice puo' adottare tanto per i cittadini quanto per gli stranieri, la sua legittimita' non viene meno se essa sia imposta dalla legge, purche' la norma che ne stabilisce l'obbligo faccia parte di un sistema che assicuri all'imputato la possibilita' di essere liberato non appena vengano a mancare le basi di legittimita' della custodia preventiva, e purche' fissi, come fa l'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, impugnata, un termine massimo di detenzione. Deriva da cio' che la disposizione denunciata - che fa obbligo di mantenere lo straniero nello stato di arresto finche' non abbia prestato idonea cauzione o malleveria - non viola un diritto fondamentale dell'uomo assicurato dall'art. 2 della Costituzione e dalle norme di diritto internazionale, richiamate dall'art. 10, secondo comma, della stessa Costituzione, quali risultano dagli artt. 5 e 6 della Convenzione europea e dagli artt. 9 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Conseguenza ulteriore e' che non sussiste violazione del principio di eguaglianza, garantito anche allo straniero dall'art. 3 della Costituzione italiana in connessione con l'art. 2 che tutela i diritti inviolabili dell'uomo, ne' contrasta con l'art. 10, secondo comma, della Costituzione stessa in relazione con l'art. 14 della Convenzione europea che sancisce il diritto dello straniero all'eguaglianza, proclamato anche dagli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte