Sentenza 120/1967 (ECLI:IT:COST:1967:120)
Massima numero 4726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  15/11/1967;  Decisione del  15/11/1967
Deposito del 23/11/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4724  4725


Titolo
SENT. 120/67 C. REATI DOGANALI - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 139 - MANTENIMENTO DELLO STATO DI ARRESTO DELLO STRANIERO CHE NON ABBIA PRESTATO CAUZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui lo straniero deve essere mantenuto nello stato di arresto finche' non abbia prestato idonea cauzione o malleveria, non puo' considerarsi in contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, il cui contenuto e' analogo a quello degli artt. 6, n. 2, della Convenzione europea e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. L'imposizione, quando non si presti cauzione, di una detenzione preventiva fino al massimo della pena stabilita per il reato di cui lo straniero e' accusato, non equivale, infatti, ad una dichiarazione di colpevolezza prima della condanna, se la disposizione che la prevede si inserisce, come fa quella impugnata, in un sistema generale, che assicura anche all'imputato, che trovasi nella condizione prevista dall'art. 139, le garanzie della legge processuale penale circa l'immediata cessazione dello stato di detenzione preventiva quando ne vengano a mancare i presupposti stabiliti dalla legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte