Sentenza 121/1967 (ECLI:IT:COST:1967:121)
Massima numero 4727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  15/11/1967;  Decisione del  15/11/1967
Deposito del 23/11/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 121/67. IMPOSTE - CONDONO SANZIONI NON PENALI - ART. 2, COMMA TERZO, LEGGE 31 OTTOBRE 1963, N. 1458 - TERMINE PER LA DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono di materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, e' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai nn. 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo. La norma denunziata da' luogo infatti ad una evidente disparita' di trattamento tra i contribuenti che riescono a beneficiare del condono per aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito dalla legge, e gli altri che non possono godere del medesimo beneficio perche' i loro accertamenti non sono stati definiti; e tale disparita' non e' sorretta da alcuna ragionevole giustificazione in quanto cause varie e molteplici, non imputabili al contribuente possono impedire il verificarsi della condizione stabilita per l'applicazione del condono.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte