Sentenza 122/1967 (ECLI:IT:COST:1967:122)
Massima numero 4728
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  15/11/1967;  Decisione del  15/11/1967
Deposito del 23/11/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4729  4730  4731  4732


Titolo
SENT. 122/67 A. REGIONE SICILIANA - IMPOSTE E TASSE - POTESTA' AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA DI NORME DI ATTUAZIONE SOLO CON RIGUARDO ALLA RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO - COMPETENZA ANCORA SPETTANTE AGLI UFFICI DELLO STATO - POTESTA' DEL MINISTRO DELLE FINANZE DI IMPARTIRE ISTRUZIONI AGLI UFFICI SUBORDINATI.

Testo
L'art. 36 dello Statuto speciale per la Regione siciliana non ha attribuito immediatamente alla Regione la potesta' amministrativa in materia finanziaria, occorrendo al riguardo norme di attuazione. Le norme di attuazione emanate con d.l. 12 aprile 1948, n. 507, hanno conferito quei poteri, in via del tutto provvisoria, limitatamente alla riscossione dei tributi, mentre l'accertamento continuava ad essere effettuato dallo Stato coi propri uffici che non si erano ancora trasferiti alla Regione. Le successive norme di attuazione (art. 8, d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) hanno reso stabile la stessa situazione "fino a quando non sara' diversamente disposto". Percio' la Regione non ha propri uffici, ma si avvale di uffici periferici che strutturalmente fanno ancora parte dell'amministrazione statale. Ne deriva che il Ministro delle finanze, trovandosi rispetto agli uffici periferici in posizione di supremazia, puo' dare istruzioni, quale che sia la legislazione statale o regionale a cui si richiami. Infatti, fuori del campo delle riscossioni, sul piano funzionale, l'esclusiva dipendenza degli uffici dall'assessore alle finanze non puo' dirsi ancora attuata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte