Sentenza 122/1967 (ECLI:IT:COST:1967:122)
Massima numero 4730
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  15/11/1967;  Decisione del  15/11/1967
Deposito del 23/11/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4728  4729  4731  4732


Titolo
SENT. 122/67 C. REGIONE SICILIANA - MATERIA FINANZIARIA - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - LEGGE SIC. 7 DICEMBRE 1953, N. 61, E D.PR .REG. SIC. 4 MAGGIO 1954, N. 2 - AGEVOLAZIONI ALLE INDUSTRIE - MINORE ESTENSIONE QUANTITATIVA RISPETTO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL MEZZOGIORNO DAL D.L.C.P.S. 14 DICEMBRE 1947, N. 1598 - CONFORMITA' AL TIPO DI ESENZIONE PREVISTO DALLA LEGGE DELLO STATO - NON CONTRASTA CON L'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DICHIARATA NEL CORSO DI GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 61 e del d.P. Reg. sic. 4 maggio 1954, n. 2 (per preteso contrasto con i principi delle norme legislative statali sull'industrializzazione del Mezzogiorno, per trattamento differenziato di industrie, per conferimento al Presidente della Regione di poteri che spettano soltanto al legislatore, o tutt'al piu', alla Giunta) e la Corte non ritiene pertanto di sollevare davanti a se', in sede di conflitto di attribuzione, la questione medesima. Infatti la legislazione siciliana, al pari di quella statale, attribuisce i vantaggi fiscali non alle industrie in se', ma agli opifici (purche' svolgano un'attivita' ricompresa negli elenchi annessi ai decreti), ne' puo' esservi dubbio che, anche per la Regione, l'accertamento dell'esistenza di un opificio sia indagine necessaria, da compiersi caso per caso. Quando poi le norme regionali precludono ad alcuni tipi di industrie il conseguimento dei benefici concessi a tutto il Mezzogiono dal d.l.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, la differenza, meramente quantitativa, non appare cosi' grave da tradursi in diversita' qualitativa, sicche' deve escludersi che la Regione si sia discostata dal tipo di esenzione previsto nella legge dello Stato. Conseguentemente non puo' ritenersi arbitrario (in riferimento all'art. 3 Cost.) che in ossequio ad esigenze dell'economia regionale e nell'attuazione di criteri legislativamente espressi, si incoraggino alcuni, e non altri tipi di industria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte