Sentenza 122/1967 (ECLI:IT:COST:1967:122)
Massima numero 4731
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  15/11/1967;  Decisione del  15/11/1967
Deposito del 23/11/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4728  4729  4730  4732


Titolo
SENT. 122/67 D. REGIONE SICILIANA - MATERIA FINANZIARIA - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - MEZZOGIORNO - LEGGE SIC. 7 DICEMBRE 1953, N. 61, ART. 7, E D. PR. REG. SIC. 5 MAGGIO 1954, N. 2 - ESTENSIONE DEI BENEFICI A TUTTI GLI STABILIMENTI INDUSTRIALMENTE ORGANIZZATI IN SICILIA - CIRCOLARE N. 7/026528 DEL MINISTRO DELLE FINANZE - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 STATUTO REG. E DELLE NORME DI ATTUAZIONE - ANNULLAMENTO.

Testo
La circolare 24 ottobre 1966 n. 7/026528 del Ministero delle finanze (Dir. gen. fin. loc., Div. VII Regioni) disponendo che ai benefici tributari siano ammessi, quando abbiano uno stabilimento tecnicamente organizzato, anche industrie escluse dalle leggi regionali (art. 7 legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 61, e d.p.r. Reg. sic. 4 maggio 1954, n. 2, che riservano quel beneficio solo ad alcune categorie di stabilimenti industriali), viola l'art. 36 dello Statuto e l'art. 6 delle norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 0