Sentenza 122/1967 (ECLI:IT:COST:1967:122)
Massima numero 4732
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  15/11/1967;  Decisione del  15/11/1967
Deposito del 23/11/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4728  4729  4730  4731


Titolo
SENT. 122/67 E. REGIONE SICILIANA - MATERIA FINANZIARIA - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - MEZZOGIORNO - LEGGE SIC. 7 DICEMBRE 1953, N. 61, ART. 7, E D. PR. REG. SIC. 4 MAGGIO 1954, N. 2 - ESTENSIONE DEI BENEFICI A TUTTI GLI STABILIMENTI INDUSTRIALMENTE ORGANIZZATI IN SICILIA - CIRCOLARE N. 7/026528 DEL MINISTRO DELLE FINANZE - DIFETTO DI COMPETENZA - ANNULLAMENTO.

Testo
Va esclusa la competenza dello Stato, ed in particolare del Ministro delle finanze, a disporre che i benefici tributari, previsti dalla legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 61, e dal d. Pr. Reg. sic. 4 maggio 1954, n. 2, siano estesi a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati in Sicilia; deve essere pertanto annullata la circolare 24 ottobre 1966 Div. VII Regioni, prot. n. 7/026528 del Ministro delle finanze, Direzione generale per servizi della finanza locale, avente ad oggetto agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle industrie in Sicilia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte