Ordinanza 123/1967 (ECLI:IT:COST:1967:123)
Massima numero 4733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
15/11/1967; Decisione del
15/11/1967
Deposito del 23/11/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 123/67. PENE - CONTRAVVENZIONI - OBLAZIONI - T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, ARTT. 106-110 - FACOLTA' DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DI ACCOGLIERE O MENO LA DOMANDA DI OBLAZIONE E DI FISSARE VOLTA PER VOLTA LA SOMMA DA PAGARE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 123/67. PENE - CONTRAVVENZIONI - OBLAZIONI - T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, ARTT. 106-110 - FACOLTA' DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DI ACCOGLIERE O MENO LA DOMANDA DI OBLAZIONE E DI FISSARE VOLTA PER VOLTA LA SOMMA DA PAGARE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 112 della Costituzione, relativamente agli artt. 106, 107, 108, 109 e 110 del R. D. 3 marzo 1934, n.383 (t.u. delle leggi comunale e provinciale), concernenti l'oblazione in materia di contravvenzioni ai regolamenti comunali, nonche' relativamente all'art. 41, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che rinvia alle suddette disposizioni per quanto concerne l'oblazione per contravvenzioni ai regolamenti in materia edilizia, avendo ad oggetto la facolta' concessa all'autorita' amministrativa di accogliere o meno l'istanza di oblazione e di fissare volta per volta la misura della somma da pagare, e' identica a quella decisa con la sentenza n. 95 del 26 giugno 1967 e va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 112 della Costituzione, relativamente agli artt. 106, 107, 108, 109 e 110 del R. D. 3 marzo 1934, n.383 (t.u. delle leggi comunale e provinciale), concernenti l'oblazione in materia di contravvenzioni ai regolamenti comunali, nonche' relativamente all'art. 41, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che rinvia alle suddette disposizioni per quanto concerne l'oblazione per contravvenzioni ai regolamenti in materia edilizia, avendo ad oggetto la facolta' concessa all'autorita' amministrativa di accogliere o meno l'istanza di oblazione e di fissare volta per volta la misura della somma da pagare, e' identica a quella decisa con la sentenza n. 95 del 26 giugno 1967 e va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte