Ordinanza 130/1967 (ECLI:IT:COST:1967:130)
Massima numero 4740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  15/11/1967;  Decisione del  15/11/1967
Deposito del 23/11/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 130/67. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - LEGGE 31 MARZO 1967 - ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA DI TERAPIA MEDICA-SISTEMATICA PRESSO L'UNIVERSITA' DI CATANIA - RINUNCIA AL GIUDIZIO ACCETTATA DALLA CONTROPARTE - ESTINZIONE.

Testo
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il giudizio principale di legittimita' costituzionale deve essere dichiarato estinto, con ordinanza pronunciata dalla Corte in camera di consiglio, se la parte che ha proposto il ricorso, vi ha successivamente rinunciato con dichiarazione accettata dall'altra parte. (Nella specie e' stato dichiarato estinto il giudizio principale di legittimita' costituzionale promosso dal Commissario dello Stato contro la Regione siciliana, avendo lo stesso Commissario depositato nella cancelleria della Corte l'atto di rinuncia accettato dal Presidente di detta Regione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte