Ordinanza 131/1967 (ECLI:IT:COST:1967:131)
Massima numero 4741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
15/11/1967; Decisione del
15/11/1967
Deposito del 23/11/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 131/67. ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI - PIGNORABILITA' ART. 545 COMMA QUARTO CODICE PROCEDURA CIVILE - RETRIBUZIONE DEI PRESTATORI D'OPERA - PIGNORABILITA' DEL QUINTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COSTITUZIONE PER DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PUBBLICI DIPENDENTI - ANALOGIA DELLA QUESTIONE CON QUELLA RELATIVA ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 180 DEL 1950 SULL'IMPIGNORABILITA' DELLE RETRIBUZIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI - PRECEDENTE DECISIONE DI RIGETTO N. 88 DEL 1963 - OPERATIVITA' DELLE CONSIDERAZIONI SVOLTE - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 131/67. ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI - PIGNORABILITA' ART. 545 COMMA QUARTO CODICE PROCEDURA CIVILE - RETRIBUZIONE DEI PRESTATORI D'OPERA - PIGNORABILITA' DEL QUINTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COSTITUZIONE PER DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PUBBLICI DIPENDENTI - ANALOGIA DELLA QUESTIONE CON QUELLA RELATIVA ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 180 DEL 1950 SULL'IMPIGNORABILITA' DELLE RETRIBUZIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI - PRECEDENTE DECISIONE DI RIGETTO N. 88 DEL 1963 - OPERATIVITA' DELLE CONSIDERAZIONI SVOLTE - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545 comma quarto Cod.proc.civ. relativa alla pignorabilita' di un quinto della retribuzione di prestatori d'opera in relazione all'art. 3 della Costituzione (sollevata sotto il profilo delle diversita' di trattamento rispetto a quello fatto ai pubblici dipendenti) trattandosi di questione analoga a quella decisa con sentenza n. 88 del 1963 che ha negato che la diversa disciplina contenuta nell'art. 545 comma quarto Cod.proc.civ. e nell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950 violi l'art. 3 della Costituzione essendo giustificata da profonde diversita' di situazioni. E poiche' la questione si presenta negli stessi termini e con gli stessi argomenti non sussistono ragioni per discostarsi dalla precedente decisione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545 comma quarto Cod.proc.civ. relativa alla pignorabilita' di un quinto della retribuzione di prestatori d'opera in relazione all'art. 3 della Costituzione (sollevata sotto il profilo delle diversita' di trattamento rispetto a quello fatto ai pubblici dipendenti) trattandosi di questione analoga a quella decisa con sentenza n. 88 del 1963 che ha negato che la diversa disciplina contenuta nell'art. 545 comma quarto Cod.proc.civ. e nell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950 violi l'art. 3 della Costituzione essendo giustificata da profonde diversita' di situazioni. E poiche' la questione si presenta negli stessi termini e con gli stessi argomenti non sussistono ragioni per discostarsi dalla precedente decisione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte