Legge - Procedimento legislativo - Iter e approvazione della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022) - Modalità e tempistiche - Ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dall'onorevole Gelmini, in proprio e quale Presidente del gruppo parlamentare "Forza Italia - Berlusconi Presidente", e da altri 42 deputati iscritti allo stesso gruppo; dall'onorevole Andreuzzi e altri 124 deputati, tutti iscritti al gruppo parlamentare "Lega-Salvini Premier"; dall'onorevole Lollobrigida, in proprio e quale presidente del gruppo parlamentare "Fratelli d'Italia", e da altri 7 deputati iscritti allo stesso gruppo - Denunciata lesione del mandato parlamentare in rappresentanza della Nazione, in particolare del potere di iniziativa legislativa, comprensivo del potere di proporre emendamenti in Commissione e in Assemblea, nonché violazione dei principi bicamerale, di separazione dei poteri, di leale collaborazione tra organi costituzionali, e delle prerogative delle opposizioni e minoranze parlamentari - Assenza di evidenti lesioni delle prerogative dei parlamentari - Inammissibilità dei ricorsi.
Sono dichiarati inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - promossi con separati ricorsi dai Presidenti, dai componenti dei gruppi parlamentari presso la Camera dei deputati «Forza Italia - Berlusconi Presidente», «Lega Salvini Premier» e «Fratelli d'Italia», nonché dai medesimi gruppi - nei confronti complessivamente del Governo, del Presidente e della V^ Commissione permanente (Bilancio, Tesoro e programmazione), della Conferenza dei capigruppo, del Presidente, dell'Assemblea e dei relatori della Camera dei deputati, nonché degli organi corrispondenti presso il Senato, per violazione degli artt. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81 e 94 Cost. - avverso la legge n. 160 del 2019 e il relativo iter di approvazione, ai fini dell'accertamento dell'avvenuta violazione delle prerogative costituzionali spettanti agli stessi ricorrenti, chiedendo altresì l'annullamento dei relativi atti, ivi compresa la legge n. 160 del 2019. Nel caso di specie - in cui si censura l'approvazione del disegno di legge di bilancio a seguito della presentazione al Senato di un maxi-emendamento, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, cui ha fatto seguito un esame in tempi ridotti alla Camera, ove nel corso del dibattito in Assemblea è stata ancora posta la questione di fiducia sull'art. 1, nel testo approvato dal Senato - non sono state prospettate evidenti lesioni delle prerogative dei parlamentari, in quanto dalla sequenza oggettiva dei fatti non emerge un irragionevole squilibrio fra le esigenze in gioco nelle procedure parlamentari e, quindi, un vulnus delle attribuzioni dei parlamentari grave e manifesto. Il documento di economia e finanza (DEF), infatti, era stato approvato da un Governo diverso da quello che ha poi presentato il disegno di legge di bilancio, insediatosi solo nel settembre del 2019, cosa da cui è derivata una presentazione tardiva del progetto di bilancio alle Camere (avvenuta il 2 novembre 2019), con allungamento dei tempi d'esame in prima lettura al Senato, comunque espressivo di un'interlocuzione parlamentare. Il disegno di legge di bilancio è stato così trasmesso alla Camera il 17 dicembre 2019, periodo che, pur ridotto, ha comunque consentito una fase di esame in Commissione Bilancio, tanto che i deputati hanno presentato 1130 emendamenti (e 800 in Assemblea), mentre la loro mancata votazione e reiezione è stata anche conseguenza della scelta delle opposizioni di non partecipare ai lavori della Commissione, in seguito alla decisione del Governo di fornire parere contrario - come era nella sua indiscussa facoltà - sul complesso degli emendamenti, al fine di evitare l'esercizio provvisorio. (Precedenti citati: ordinanza n. 17 del 2019).
Il singolo parlamentare può ritenersi legittimato a sollevare conflitto di attribuzione solo quando siano prospettate violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione; di conseguenza, è necessario che il parlamentare alleghi e comprovi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente, a tutela della quale è apprestato il rimedio giurisdizionale ex art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953.
Le circostanze giustificative del conflitto tra poteri dello Stato promosso dal singolo parlamentare richiamate dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 17 del 2019, trattandosi di ragioni riferite a uno specifico caso concreto, non costituiscono una tassonomia esaustiva di elementi giustificativi. (Precedente specifico citato: ordinanza n. 17 del 2019).