Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Raggiungimento dell'intesa tra Stato e singola Regione - Attuazione mediante legge - Conseguente indicazione, da parte della Regione interessata, delle disposizioni di legge statale abrogate - Obbligo, per le leggi successive alla vigenza di quella che recepisce l'intesa, di adeguarsi ad essa - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata irragionevolezza, violazione degli obblighi eurounitari e internazionali e delle competenze legislative statali e regionali nonché del principio della soggezione del giudice solo alla legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 5, 101, 116, terzo comma, 117, primo, terzo e quarto comma, e 120 Cost., dell’art. 7, commi 3 e 5, della legge n. 86 del 2024, i quali rispettivamente prevedono che, in tema di legge di attuazione dell’autonomia differenziata, ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l’entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell’intesa, e che le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l’assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese. Quanto al comma 3, la norma impugnata non si occupa dell’attuazione degli obblighi europei e internazionali, né può essere considerata irragionevole una legge per non aver inquadrato dal punto di vista dogmatico la cessazione di efficacia parziale (nel territorio di una regione) di una legge statale per effetto dell’entrata in vigore di una legge regionale successiva; occorre poi rilevare che l’abrogazione espressa, disposta dalla legge di differenziazione (che segue l’intesa), lungi dal violare l’art. 3 Cost., favorisce la certezza del diritto. Quanto al comma 5, la norma impugnata non interferisce sull’applicabilità delle leggi statali nelle altre regioni perché non riguarda l’applicabilità delle leggi statali, ma la loro validità, e si riferisce solo alle regioni “differenziate”.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 7  co. 3

legge  26/06/2024  n. 86  art. 7  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 116  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte