Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Raggiungimento dell'intesa tra Stato e singola Regione - Attuazione mediante legge - Conseguente indicazione, da parte della Regione interessata, delle disposizioni di legge statale abrogate - Obbligo, per le leggi successive alla vigenza di quella che recepisce l'intesa, di adeguarsi ad essa - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata irragionevolezza, violazione degli obblighi eurounitari e internazionali e delle competenze legislative statali e regionali nonché del principio della soggezione del giudice solo alla legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 5, 101, 116, terzo comma, 117, primo, terzo e quarto comma, e 120 Cost., dell’art. 7, commi 3 e 5, della legge n. 86 del 2024, i quali rispettivamente prevedono che, in tema di legge di attuazione dell’autonomia differenziata, ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l’entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell’intesa, e che le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l’assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese. Quanto al comma 3, la norma impugnata non si occupa dell’attuazione degli obblighi europei e internazionali, né può essere considerata irragionevole una legge per non aver inquadrato dal punto di vista dogmatico la cessazione di efficacia parziale (nel territorio di una regione) di una legge statale per effetto dell’entrata in vigore di una legge regionale successiva; occorre poi rilevare che l’abrogazione espressa, disposta dalla legge di differenziazione (che segue l’intesa), lungi dal violare l’art. 3 Cost., favorisce la certezza del diritto. Quanto al comma 5, la norma impugnata non interferisce sull’applicabilità delle leggi statali nelle altre regioni perché non riguarda l’applicabilità delle leggi statali, ma la loro validità, e si riferisce solo alle regioni “differenziate”.