Sentenza 132/1967 (ECLI:IT:COST:1967:132)
Massima numero 4743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
12/12/1967; Decisione del
12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4742
Titolo
SENT. 132/67 B. PROTEZIONE SOCIALE - RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE - D.L.C.P.S. 29 LUGLIO 1947, N. 804 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 41, 51, 97 E 98 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE RISULTANTE PRIMA FACIE DAL TESTO DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE PRIVA DI MOTIVAZIONE SUL PUNTO - INAMMISSIBILITA' DICHIARATA CON SENTENZA.
SENT. 132/67 B. PROTEZIONE SOCIALE - RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE - D.L.C.P.S. 29 LUGLIO 1947, N. 804 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 41, 51, 97 E 98 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE RISULTANTE PRIMA FACIE DAL TESTO DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE PRIVA DI MOTIVAZIONE SUL PUNTO - INAMMISSIBILITA' DICHIARATA CON SENTENZA.
Testo
E' inammissibile la questione sulla legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi primo, secondo e quarto e 2, comma primo, del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 562, concernente il "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza sociale" proposta in riferimento agli artt. 41, comma primo, 51, comma primo, 97, commi primo e terzo, e 98, comma primo, della Costituzione. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine al rapporto che intercorre fra la soluzione della questione sollevata e la definizione del giudizio pendente, ne' spiega in alcun modo perche' tale giudizio non possa essere deciso senza che prima sia risolta la questione di legittimita' costituzionale. Dal raffronto fra l'oggetto del giudizio pendente, che verte su una imputazione di malversazione prevista e punita dall'art. 315 Cod. pen., e le censure di incostituzionalita' sollevate risulta peraltro l'insussistenza del requisito di rilevanza si' che, quandanche in via di mera ipotesi dovesse dichiararsi l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate, nessuna influenza tale pronuncia potrebbe avere sulla natura del servizio prestato dall'imputato e sulla conseguente qualificazione del reato.
E' inammissibile la questione sulla legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi primo, secondo e quarto e 2, comma primo, del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 562, concernente il "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza sociale" proposta in riferimento agli artt. 41, comma primo, 51, comma primo, 97, commi primo e terzo, e 98, comma primo, della Costituzione. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine al rapporto che intercorre fra la soluzione della questione sollevata e la definizione del giudizio pendente, ne' spiega in alcun modo perche' tale giudizio non possa essere deciso senza che prima sia risolta la questione di legittimita' costituzionale. Dal raffronto fra l'oggetto del giudizio pendente, che verte su una imputazione di malversazione prevista e punita dall'art. 315 Cod. pen., e le censure di incostituzionalita' sollevate risulta peraltro l'insussistenza del requisito di rilevanza si' che, quandanche in via di mera ipotesi dovesse dichiararsi l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate, nessuna influenza tale pronuncia potrebbe avere sulla natura del servizio prestato dall'imputato e sulla conseguente qualificazione del reato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23