Sentenza 135/1967 (ECLI:IT:COST:1967:135)
Massima numero 4748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
12/12/1967; Decisione del
12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 135/67. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 136, LETT. B - ESCLUSIONE DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON L'ART. 63 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 135/67. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 136, LETT. B - ESCLUSIONE DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON L'ART. 63 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La delegazione legislativa contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956 n. 1, sulla perequazione tributaria, per quanto largamente intesa, deve intendersi diretta ad autorizzare il Governo: a) ad eliminare, nella compilazione di testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, e nella stessa legge di delegazione; b) a modificare la legislazione precedente, onde adeguarla ai criteri direttivi indicati nel menzionato art. 63, ai fini di un migliore coordinamento delle varie disposizioni, di una semplificazione nell'applicazione dei tributi, di una razionale organizzazione dei servizi e del perfezionamento delle norme circa l'accertamento dei tributi da parte dell'amministrazione finanziaria. Siffatta delegazione legislativa non consente di estendere razionalmente la potesta' attribuita al Governo, fino a comprendervi anche la facolta' di modificare l'obbligazione tributaria, sopprimendo, nel testo unico il diritto del contribuente a detrarre dall'imponibile denunziato, ai fini dell'imposta complementare, l'ammontare dell'imposta, straordinaria progressiva sul patrimonio. Detta delegazione legislativa non comprende in particolare la facolta' di apportare deroga al principio dell'art. 8, n. 2, della legge n. 3062 del 1923 (istitutiva dell'imposta complementare) il quale espressamente prevede la detrazione in questione, successivamente richiamata dall'art. 44 del R.D. 10 settembre 1936, n. 1933, e, attraverso un generico riferimento al sistema, dal piu' recente art. 2 della citata legge del 1951 e dall'art. 48 della stessa legge di delegazione. In relazione quindi all'art. 76 Cost. e' illegittimo per eccesso di delega l'art. 136, lett. b, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), nella parte in cui non comprende l'imposta straordinaria sul patrimonio tra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare.
La delegazione legislativa contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956 n. 1, sulla perequazione tributaria, per quanto largamente intesa, deve intendersi diretta ad autorizzare il Governo: a) ad eliminare, nella compilazione di testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, e nella stessa legge di delegazione; b) a modificare la legislazione precedente, onde adeguarla ai criteri direttivi indicati nel menzionato art. 63, ai fini di un migliore coordinamento delle varie disposizioni, di una semplificazione nell'applicazione dei tributi, di una razionale organizzazione dei servizi e del perfezionamento delle norme circa l'accertamento dei tributi da parte dell'amministrazione finanziaria. Siffatta delegazione legislativa non consente di estendere razionalmente la potesta' attribuita al Governo, fino a comprendervi anche la facolta' di modificare l'obbligazione tributaria, sopprimendo, nel testo unico il diritto del contribuente a detrarre dall'imponibile denunziato, ai fini dell'imposta complementare, l'ammontare dell'imposta, straordinaria progressiva sul patrimonio. Detta delegazione legislativa non comprende in particolare la facolta' di apportare deroga al principio dell'art. 8, n. 2, della legge n. 3062 del 1923 (istitutiva dell'imposta complementare) il quale espressamente prevede la detrazione in questione, successivamente richiamata dall'art. 44 del R.D. 10 settembre 1936, n. 1933, e, attraverso un generico riferimento al sistema, dal piu' recente art. 2 della citata legge del 1951 e dall'art. 48 della stessa legge di delegazione. In relazione quindi all'art. 76 Cost. e' illegittimo per eccesso di delega l'art. 136, lett. b, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), nella parte in cui non comprende l'imposta straordinaria sul patrimonio tra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte