Ordinanza 60/2020 (ECLI:IT:COST:2020:60)
Massima numero 42516
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CARTABIA  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  27/02/2020;  Decisione del  27/02/2020
Deposito del 26/03/2020; Pubblicazione in G. U. 01/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  41937  41938


Titolo
Parlamento - Procedure legislative - Prassi parlamentari (nella specie: in materia economica e di bilancio) - Necessario bilanciamento del contraddittorio con l'efficienza e tempestività delle decisioni parlamentari - Dilatazioni delle nuove prassi applicative - Possibilità consentita dall'elevato tasso di flessibilità e di consensualità del diritto parlamentare, specie in materia finanziaria.

Testo

Le procedure legislative, finalizzate originariamente alla valorizzazione del contraddittorio, col passare degli anni hanno dovuto altresì farsi carico dell'efficienza e tempestività delle decisioni parlamentari, primieramente in materia economica e di bilancio, in ragione di fini, essi stessi desunti dalla Costituzione ovvero imposti dai vincoli europei, che hanno portato a un necessario bilanciamento con le ragioni del contraddittorio. Tale inevitabile bilanciamento si è tradotto sia in revisioni dei regolamenti parlamentari (che hanno previsto, fra l'altro, il voto palese, il contingentamento dei tempi, l'istituzione della sessione di bilancio), sia nell'utilizzazione di strumenti esistenti, con indubbie deformazioni e dilatazioni rispetto alle prassi applicative iniziali, con aspetti non privi di criticità, ma avvalendosi della naturale elasticità delle regole e degli istituti propri della vita delle istituzioni politiche. Le nuove prassi che ne sono sorte costituiscono un fattore non privo di significato all'interno del diritto parlamentare, contrassegnato da un elevato tasso di flessibilità e di consensualità e delle quali fanno parte, proprio per le leggi di natura finanziaria, altre forme di interlocuzione, come il coinvolgimento della Commissione Bilancio nella definizione del testo su cui il Governo può porre la fiducia. (Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019).

In nessun caso sarebbe sindacabile dalla Corte costituzionale la questione di fiducia ai fini dell'approvazione senza emendamenti di un disegno di legge in seconda lettura.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte