Sentenza 137/1967 (ECLI:IT:COST:1967:137)
Massima numero 4752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  12/12/1967;  Decisione del  12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4753


Titolo
SENT. 137/67 A. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CREDITO E RISPARMIO - LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA IL 17 GENNAIO 1967 - ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DELLA SEZIONE DI CREDITO FONDIARIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA A TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE - IMMEDIATA INCIDENZA SULLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA CREDITIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge approvata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia il 16 novembre 1966 e riapprovata il 17 gennaio 1967, con la quale e' stata estesa la competenza territoriale della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia a tutto il territorio della Regione, non ha il fine di predisporre uno strumento destinato ad operare effettivamente solo a seguito dell'esercizio dei poteri statali nella materia creditizia, ma importa un immediato ampliamento della sfera d'azione della suddetta Sezione della Cassa, quale risulta dall'art. 1 della legge statale 16 novembre 1939, n. 1797, che conseguentemente ne e' stato modificato. Non e' pertanto esatto che la menzionata legge regionale non abbia immediata incidenza sulla legislazione statale in materia creditizia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 5

Altri parametri e norme interposte