Sentenza 137/1967 (ECLI:IT:COST:1967:137)
Massima numero 4753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
12/12/1967; Decisione del
12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4752
Titolo
SENT. 137/67 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CREDITO E RISPARMIO - CREDITO FONDIARIO - LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 1966-17 GENNAIO 1967 - ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DELLA SEZIONE CREDITO FONDIARIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA A TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 137/67 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CREDITO E RISPARMIO - CREDITO FONDIARIO - LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 1966-17 GENNAIO 1967 - ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DELLA SEZIONE CREDITO FONDIARIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA A TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sola materia, per la quale lo statuto del Friuli-Venezia Giulia attribuisca a tale Regione potesta' legislativa nel campo del credito, e' quella dell'"ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali, degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella Regione" (art. 5, n. 8). In essa non puo' venir compresa l'estensione dell'ambito territoriale entro il quale la Sezione della Cassa di risparmio di Gorizia e' abilitata all'esercizio del credito fondiario, poiche' ne' le norme che prevedono poteri regionali in materia di credito hanno, in via generale, un significato tale, per cui le regioni potrebbero, a loro esclusivo beneplacito, incrementare le presenze operative nel settore (come la Corte ha gia' avvertito con la sent. n. 58 del 1958), ne' la materia dell'"ordinamento" di istituti di credito puo' riguardare, oltre ai poteri relativi alle strutture organizzatorie e alle modalita' di funzionamento degli istituti, anche quelli relativi alla creazione di nuovi istituti di credito o alla sfera d'azione di quelli esistenti (come si desume sia dai lavori preparatori della citata norma dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia, sia dal confronto tra essa e quelle riflettenti le competenze regionali in materia di istituti di credito, contenute negli statuti di altre regioni: art. 4, lett. b) statuto della Sardegna, che distingue l'istituzione dell'ordinamento di quegli enti; art. 5, n. 4 e art. 8 statuto del Trentino-Alto Adige, ove espressamente sono conferiti a quella Regione poteri in materia di autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari; art. 2, lett. a, b, e c, D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, contenente norme di attuazione dello statuto siciliano, ove e' fatta distinzione fra ordinamento degli istituti di credito e le autorizzazioni a istituirli, fonderli, trasferirli, ecc.). E' pertanto illegittima, per violazione dell'art. 5, n. 8 dello statuto speciale regionale, la legge approvata dal Consiglio del Friuli-Venezia Giulia il 16 novembre 1966 e riapprovata il 17 gennaio 1967, intitolata "Estensione della competenza territoriale della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia a tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia".
Sola materia, per la quale lo statuto del Friuli-Venezia Giulia attribuisca a tale Regione potesta' legislativa nel campo del credito, e' quella dell'"ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali, degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella Regione" (art. 5, n. 8). In essa non puo' venir compresa l'estensione dell'ambito territoriale entro il quale la Sezione della Cassa di risparmio di Gorizia e' abilitata all'esercizio del credito fondiario, poiche' ne' le norme che prevedono poteri regionali in materia di credito hanno, in via generale, un significato tale, per cui le regioni potrebbero, a loro esclusivo beneplacito, incrementare le presenze operative nel settore (come la Corte ha gia' avvertito con la sent. n. 58 del 1958), ne' la materia dell'"ordinamento" di istituti di credito puo' riguardare, oltre ai poteri relativi alle strutture organizzatorie e alle modalita' di funzionamento degli istituti, anche quelli relativi alla creazione di nuovi istituti di credito o alla sfera d'azione di quelli esistenti (come si desume sia dai lavori preparatori della citata norma dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia, sia dal confronto tra essa e quelle riflettenti le competenze regionali in materia di istituti di credito, contenute negli statuti di altre regioni: art. 4, lett. b) statuto della Sardegna, che distingue l'istituzione dell'ordinamento di quegli enti; art. 5, n. 4 e art. 8 statuto del Trentino-Alto Adige, ove espressamente sono conferiti a quella Regione poteri in materia di autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari; art. 2, lett. a, b, e c, D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, contenente norme di attuazione dello statuto siciliano, ove e' fatta distinzione fra ordinamento degli istituti di credito e le autorizzazioni a istituirli, fonderli, trasferirli, ecc.). E' pertanto illegittima, per violazione dell'art. 5, n. 8 dello statuto speciale regionale, la legge approvata dal Consiglio del Friuli-Venezia Giulia il 16 novembre 1966 e riapprovata il 17 gennaio 1967, intitolata "Estensione della competenza territoriale della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia a tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 5
Altri parametri e norme interposte