Sentenza 141/1967 (ECLI:IT:COST:1967:141)
Massima numero 4761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
12/12/1967; Decisione del
12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 141/67 C. SERRATA - ART. 505 COD. PEN. - INTERPRETAZIONE - SERRATA PER PROTESTA - PUNIBILITA' SOLO SE EFFETTUATA PER RAGIONI ESTRANEE ALLA DISCIPLINA DEL LAVORO - INAPPLICABILITA', IN TALE IPOTESI, DEGLI ARTT, 35 E 39 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 141/67 C. SERRATA - ART. 505 COD. PEN. - INTERPRETAZIONE - SERRATA PER PROTESTA - PUNIBILITA' SOLO SE EFFETTUATA PER RAGIONI ESTRANEE ALLA DISCIPLINA DEL LAVORO - INAPPLICABILITA', IN TALE IPOTESI, DEGLI ARTT, 35 E 39 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Con la scomparsa dall'ordinamento (a seguito della sentenza n. 29 del 1960) dell'art. 502 codice penale, all'art. 505 codice penale, nella parte relativa alla serrata per protesta, va attribuito un significato restrittivo, per cui se la protesta sia posta in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e per influire sulla disciplina di esso, la serrata e' penalmente lecita. E' peraltro da escludere che l'art. 505 codice penale, nell'unica delle parti relative alla serrata per protesta in cui puo' ritenersi tuttora operante (protesta effettuata per ragioni estranee al rapporto di lavoro) sia in contrasto con gli artt. 35 e 39 della Costituzione, non applicabili al caso. (Ved. massime A e B).
Con la scomparsa dall'ordinamento (a seguito della sentenza n. 29 del 1960) dell'art. 502 codice penale, all'art. 505 codice penale, nella parte relativa alla serrata per protesta, va attribuito un significato restrittivo, per cui se la protesta sia posta in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e per influire sulla disciplina di esso, la serrata e' penalmente lecita. E' peraltro da escludere che l'art. 505 codice penale, nell'unica delle parti relative alla serrata per protesta in cui puo' ritenersi tuttora operante (protesta effettuata per ragioni estranee al rapporto di lavoro) sia in contrasto con gli artt. 35 e 39 della Costituzione, non applicabili al caso. (Ved. massime A e B).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte