Sentenza 143/1967 (ECLI:IT:COST:1967:143)
Massima numero 4763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  12/12/1967;  Decisione del  12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 143/67. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - CODICE PROCEDURA CIVILE, ART. 622 - MOGLIE DEL DEBITORE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI PROPORRE OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO DI MOBILI DI PROPRIETA' DI LEI E SITI NELLA CASA CONIUGALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 622 c.p.c., negando alla moglie (a differenza da quanto e' previsto, nella stessa situazione, nei confronti del marito) convivente del debitore, il diritto di proporre opposizione al pignoramento di mobili di proprieta' di lei e siti nella casa coniugale, si rifa' ad una situazione non piu' rispondente all'attuale posizione economica e sociale che la donna riveste nella famiglia e al di fuori di essa. Non sussistendo, pertanto, alcuna ragione che giustifichi la diversita' di trattamento riservata alla moglie dall'art. 622, (e certo non giustificata dalle esigenze di protezione dell'unita' familiare di cui all'art. 29 Cost.) la norma va dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte