Sentenza 143/1967 (ECLI:IT:COST:1967:143)
Massima numero 4763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
12/12/1967; Decisione del
12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 143/67. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - CODICE PROCEDURA CIVILE, ART. 622 - MOGLIE DEL DEBITORE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI PROPORRE OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO DI MOBILI DI PROPRIETA' DI LEI E SITI NELLA CASA CONIUGALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 143/67. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - CODICE PROCEDURA CIVILE, ART. 622 - MOGLIE DEL DEBITORE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI PROPORRE OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO DI MOBILI DI PROPRIETA' DI LEI E SITI NELLA CASA CONIUGALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 622 c.p.c., negando alla moglie (a differenza da quanto e' previsto, nella stessa situazione, nei confronti del marito) convivente del debitore, il diritto di proporre opposizione al pignoramento di mobili di proprieta' di lei e siti nella casa coniugale, si rifa' ad una situazione non piu' rispondente all'attuale posizione economica e sociale che la donna riveste nella famiglia e al di fuori di essa. Non sussistendo, pertanto, alcuna ragione che giustifichi la diversita' di trattamento riservata alla moglie dall'art. 622, (e certo non giustificata dalle esigenze di protezione dell'unita' familiare di cui all'art. 29 Cost.) la norma va dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
L'art. 622 c.p.c., negando alla moglie (a differenza da quanto e' previsto, nella stessa situazione, nei confronti del marito) convivente del debitore, il diritto di proporre opposizione al pignoramento di mobili di proprieta' di lei e siti nella casa coniugale, si rifa' ad una situazione non piu' rispondente all'attuale posizione economica e sociale che la donna riveste nella famiglia e al di fuori di essa. Non sussistendo, pertanto, alcuna ragione che giustifichi la diversita' di trattamento riservata alla moglie dall'art. 622, (e certo non giustificata dalle esigenze di protezione dell'unita' familiare di cui all'art. 29 Cost.) la norma va dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 29
co. 2
Altri parametri e norme interposte