Sentenza 144/1967 (ECLI:IT:COST:1967:144)
Massima numero 4764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
12/12/1967; Decisione del
12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 144/67. RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI - DIFFERENZA ESISTENTE FRA GLI OBBLIGHI DEL MARITO NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE E QUELLI DI QUEST'ULTIMA VERSO IL PRIMO - IPOTESI DEI CONIUGI SEPARATI DI FATTO - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCRIMINAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 144/67. RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI - DIFFERENZA ESISTENTE FRA GLI OBBLIGHI DEL MARITO NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE E QUELLI DI QUEST'ULTIMA VERSO IL PRIMO - IPOTESI DEI CONIUGI SEPARATI DI FATTO - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCRIMINAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 145, primo comma, cod. civ., che, in relazione all'ipotesi dei coniugi non separati legalmente ne' consensualmente, stabilisce l'obbligo del marito di somministrare alla moglie quanto sia necessario ai bisogni di lei, senza considerazione delle sue condizioni economiche, laddove la moglie e' tenuta soltanto a contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti. La diversita' della distribuzione degli oneri fra i due coniugi trova fondamento nella diversa posizione che il vigente codice di diritto privato, ritenendola necessaria ad assicurare l'unita' della famiglia, conferisce loro e che si concreta nell'attribuzione al marito di una "potesta' maritale", cui giustamente corrisponde un suo maggior onere per quanto attiene agli obblighi di mantenimento.
Non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 145, primo comma, cod. civ., che, in relazione all'ipotesi dei coniugi non separati legalmente ne' consensualmente, stabilisce l'obbligo del marito di somministrare alla moglie quanto sia necessario ai bisogni di lei, senza considerazione delle sue condizioni economiche, laddove la moglie e' tenuta soltanto a contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti. La diversita' della distribuzione degli oneri fra i due coniugi trova fondamento nella diversa posizione che il vigente codice di diritto privato, ritenendola necessaria ad assicurare l'unita' della famiglia, conferisce loro e che si concreta nell'attribuzione al marito di una "potesta' maritale", cui giustamente corrisponde un suo maggior onere per quanto attiene agli obblighi di mantenimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 29
co. 2
Altri parametri e norme interposte