Sentenza 145/1967 (ECLI:IT:COST:1967:145)
Massima numero 4766
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
12/12/1967; Decisione del
12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 145/67 B. REGIONE SICILIANA - CREDITO E RISPARMIO - D.P.R. N. 1133 DEL 1952 - NORME DI ATTUAZIONE - ESCLUSIONE DEL TRASFERIMENTO DI TUTTE LE POTESTA' AMMINISTRATIVE ALLA REGIONE IN MATERIA DI CREDITO E RISPARMIO - RESIDUE POTESTA' IN MATERIA DEGLI ORGANI STATALI.
SENT. 145/67 B. REGIONE SICILIANA - CREDITO E RISPARMIO - D.P.R. N. 1133 DEL 1952 - NORME DI ATTUAZIONE - ESCLUSIONE DEL TRASFERIMENTO DI TUTTE LE POTESTA' AMMINISTRATIVE ALLA REGIONE IN MATERIA DI CREDITO E RISPARMIO - RESIDUE POTESTA' IN MATERIA DEGLI ORGANI STATALI.
Testo
Il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, contenente norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio, ha istituito presso la Regione un Comitato per il credito e il risparmio cui sono state demandate le attribuzioni spettanti al Comitato interministeriale in alcune materie specificamente indicate nelle lettere dell'art. 2, fra le quali "l'ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale" (lett. a) e "la nomina di amministratori e sindaci degli istituti ed aziende di cui alla lett. a) nei casi in cui dalle vigenti disposizioni e' demandata agli organi di vigilanza bancaria". L'art. 10 stabilisce, infine, che per tutto quanto non previsto nel decreto di attuazione, e con esso non in contrasto, "si applicano nella Regione le disposizioni dello Stato in materia di difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni". Dal combinato disposto delle norme richiamate si deduce che nella materia del credito e del risparmio non si e' inteso trasferire agli organi regionali una potesta' amministrativa piena escludente qualsiasi residua attribuzione di potesta' degli organi statali, ma si e' invece precisato, con le norme di attuazione, da un canto le funzioni statali trasferite, facendone una elencazione letterale e tassativa, riaffermando dall'altro, la competenza degli organi centrali in ordine a provvedimenti e funzioni inerenti a questioni di interesse generale, da risolvere in modo unitario sul piano nazionale.
Il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, contenente norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio, ha istituito presso la Regione un Comitato per il credito e il risparmio cui sono state demandate le attribuzioni spettanti al Comitato interministeriale in alcune materie specificamente indicate nelle lettere dell'art. 2, fra le quali "l'ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale" (lett. a) e "la nomina di amministratori e sindaci degli istituti ed aziende di cui alla lett. a) nei casi in cui dalle vigenti disposizioni e' demandata agli organi di vigilanza bancaria". L'art. 10 stabilisce, infine, che per tutto quanto non previsto nel decreto di attuazione, e con esso non in contrasto, "si applicano nella Regione le disposizioni dello Stato in materia di difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni". Dal combinato disposto delle norme richiamate si deduce che nella materia del credito e del risparmio non si e' inteso trasferire agli organi regionali una potesta' amministrativa piena escludente qualsiasi residua attribuzione di potesta' degli organi statali, ma si e' invece precisato, con le norme di attuazione, da un canto le funzioni statali trasferite, facendone una elencazione letterale e tassativa, riaffermando dall'altro, la competenza degli organi centrali in ordine a provvedimenti e funzioni inerenti a questioni di interesse generale, da risolvere in modo unitario sul piano nazionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 20
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1952
n. 1133
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1952
n. 1133
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1952
n. 1133
art. 17 lett.e