Sentenza 145/1967 (ECLI:IT:COST:1967:145)
Massima numero 4767
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  12/12/1967;  Decisione del  12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4765  4766  4768  4769


Titolo
SENT. 145/67 C. REGIONE SICILIANA - CREDITO E RISPARMIO - POTERE DI DISPENSA DALLE INCOMPATIBILITA' PER L'UFFICIO DI AMMINISTRATORE E SINDACO DELLE CASSE DI RISPARMIO - INQUADRAMENTO DI TALE POTERE NELLA MATERIA "ORDINAMENTO DI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO" - ESCLUSIONE - DISTINZIONE FRA "DISPENSA" E "NOMINA".

Testo
I provvedimenti di dispensa dalla incompatibilita' per l'ufficio di amministratore e di sindaco delle casse di risparmio, la cui nomina non spetta agli organi di vigilanza, non puo' ricomprendersi nella materia "ordinamento di istituti ed aziende di credito" di cui all'art. 2 lett. a) del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133. Il termine ordinamento indica provvedimenti a contenuto generale, mentre la dispensa e' provvedimento a contenuto particolare che riguarda determinate persone. Nemmeno e' esatto ritenere che la facolta' di dispensa sia da ricomprendersi nel potere di nomina dato che il provvedimento di dispensa si distingue da quello di nomina, sia per il procedimento di formazione, sia per la diversita' del contenuto e delle ragioni che ne giustificano l'adozione. Sotto il primo aspetto e' da tener presente che la dispensa e' provvedimento di un organo collegiale emesso previo parere favorevole e vincolante del Ministero dell'interno (le cui attribuzioni in materia non sono state demandate dalle norme di attuazione ad organi regionali), sotto il secondo aspetto e' a dirsi che la dispensa, tendendo alla rimozione di una causa di incompatibilita', e' espressione del potere di vigilanza che (sebbene comporti la valutazione di casi singoli ed esigenze particolari per deliberare in ordine alla opportunita' di consentire il contemporaneo esercizio di differenti uffici) riguarda nondimeno materia di estrema delicatezza che il legislatore ha ritenuto di non dover trasferire per trattarla uniformemente in tutto il territorio dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 20

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  27/06/1952  n. 1133  art. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  27/06/1952  n. 1133  art. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  27/06/1952  n. 1133  art. 17  lett.e