Sentenza 145/1967 (ECLI:IT:COST:1967:145)
Massima numero 4768
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  12/12/1967;  Decisione del  12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4765  4766  4767  4769


Titolo
SENT. 145/67 D. REGIONE SICILIANA - CREDITO E RISPARMIO - NORME DI ATTUAZIONE D.P.R. N. 1133 DEL 1952, ARTT. 1, 2 E 10 - CONTRASTO CON L'ART. 20 DELLO STATUTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DICHIARATA DALLA CORTE COME GIUDICE A QUO IN SEDE DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata davanti alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione, degli artt. 1, 2 e 10 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 contenente norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio, in riferimento all'art. 20 dello Statuto. E' erroneo ritenere che in tutte le materie attribuite alla competenza legislativa regionale, ed in particolare anche in quelle attribuite alla legislazione concorrente, lo Stato sia tenuto a trasferire alla Regione tutte le competenze amministrative, senza riservare a se' alcun potere. Le norme di attuazione sono destinate a coordinare i poteri normativi statali e regionali e, specialmente nelle materie in cui la legislazione regionale sia tenuta a rispettare i principi e interessi cui si informa la legislazione dello Stato, le norme di attuazione possono e debbono regolare l'attivita' amministrativa degli organi regionali in modo conforme agli anzidetti principi ed interessi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 20

Altri parametri e norme interposte