Sentenza 61/2020 (ECLI:IT:COST:2020:61)
Massima numero 41958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  09/01/2020;  Decisione del  09/01/2020
Deposito del 10/04/2020; Pubblicazione in G. U. 16/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  41957  41959


Titolo
Impiego pubblico - Falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente - Danno all'immagine della pubblica amministrazione - Configurazione come autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa e previsione dei criteri per la determinazione del risarcimento - Violazione della delega legislativa - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 116 del 2016, che disciplina la responsabile per danno patrimoniale e danno all'immagine alla p.a. arrecato dal pubblico dipendente attraverso la condotta di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento e altre modalità fraudolente. A differenza di quanto avvenuto con la precedente legge n. 15 del 2009, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all'immagine subìti dall'amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015 - attuato dalla norma censurata - che, all'art. 17, comma 1, lett. s), prevede unicamente l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare. La materia delegata è quindi unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l'introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all'immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici. Al contrario, la disposizione censurata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, prevede una nuova fattispecie di natura sostanziale intrinsecamente collegata con l'avvio, la prosecuzione e la conclusione dell'azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti, da cui risulta inequivocabile il suo contrasto con il parametro evocato. Infine, sebbene le censure del rimettente siano limitate all'ultimo periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater, che riguarda le modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine, l'illegittimità riguarda anche il secondo e il terzo periodo di detto comma, perché essi sono funzionalmente inscindibili con l'ultimo, così da costituire, nel loro complesso, un'autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa non consentita dalla legge di delega. (Precedente citato: sentenza n. 251 del 2016).

Il danno derivante dalla lesione del diritto all'immagine della p.a. consiste nel pregiudizio recato alla rappresentazione che essa ha di sé in conformità al modello delineato dall'art. 97 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 355 del 2010).

La delega finalizzata al riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante (Precedenti citati: sentenze n. 94 del 2014, n. 73 del 2014, n. 5 del 2014, n. 80 del 2012, n. 293 del 2010 e n. 230 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 55  co. 3

decreto legislativo  20/06/2016  n. 116  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 4