Sentenza 146/1967 (ECLI:IT:COST:1967:146)
Massima numero 4772
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  12/12/1967;  Decisione del  12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4770  4771


Titolo
SENT. 146/67 C. DOGANA - I.G.E. ALL'IMPORTAZIONE E IMPOSTA DI CONGUAGLIO EX LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 570 - NATURA DI DIRITTI DOGANALI RISERVATI ALLO STATO.

Testo
L'Ige all'importazione e l'imposta di conguaglio introdotta con la legge 31 luglio 1954, n. 570, sono da considerare diritti doganali e percio', non essendo incluse nella tabella d) (annessa al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) si devono intendere riservate allo Stato. La prima delle due imposte, a differenza dell'Ige riscossa sugli acquisti effettuati all'interno del paese, e' dovuta per il fatto obiettivo dell'importazione e si paga all'atto dello sdoganamento, e, nella misura dell'aliquota, e' soggetta al principio della reciprocita' rispetto agli stati esteri (art. 17, legge 19 giugno 1940, n. 762); ai fini dell'imposta il valore della merce deve essere indicato nella "dichiarazione per l'importazione" e coincide, quando si tratti di merci soggette al dazio doganale, con il valore su cui si applica quest'ultimo; come il dazio doganale il tributo non colpisce le merci ammesse alla temporanea importazione, conosce speciali esenzioni ignote all'Ige riscossa all'interno del paese, ed e' dotato di speciali sanzioni (artt. 18, 19, 20, 33 ss.). Cio' basta per la qualificazione del tributo come diritto o provento doganale. Altrettanto vale per l'imposta di conguaglio che gia' il titolo della legge n. 570 del 1954 chiama "diritto compensativo sulle esportazioni", rilevandone il collegamento con il fatto dell'importazione-esportazione, piuttosto che con quello dell'acquisto della merce. Ne' vale obiettare che una piu' rigorosa impostazione teorica e qualche fine pratico consiglierebbero l'inquadramento dei due tributi, come specie a genere, nell'imposta sugli affari e nell'imposta generale sull'entrata; infatti, gli artt. 36 e 39 dello Statuto, nella loro ampiezza, consentono alle norme di attuazione di prescindere da rigorose impostazioni teoriche, ed in effetti ad esse tali norme non si sono puntualmente attenute, collocando fra i proventi dei monopoli certe imposte di consumo dei tabacchi, anche importati dall'estero (tabella B) e viceversa fra le entrate doganali talune imposte di consumo (ad esempio sul caffe' e sul cacao).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1