Sentenza 147/1967 (ECLI:IT:COST:1967:147)
Massima numero 4773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
12/12/1967; Decisione del
12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 147/67 A. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - CESSAZIONE DELLA PROROGA IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL FONDO - PARERE DELL'ISPETTORATO AGRARIO - FUNZIONE.
SENT. 147/67 A. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - CESSAZIONE DELLA PROROGA IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL FONDO - PARERE DELL'ISPETTORATO AGRARIO - FUNZIONE.
Testo
La funzione assegnata al d.l.c.p.s. 1 aprile 1947, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, sulla proroga dei contratti agrari, e' quella di limitare il diritto dei proprietari terrieri alla libera disponibilita' dei fondi concessi in compartecipazione o in affitto, affinche' risulti tutelato l'interesse generale alla protezione della parte del rapporto contrattuale economicamente e socialmente piu' debole: protezione che si esplica, sia con l'imposizione della proroga legale dei contratti agrari in corso, sia con il condizionare i casi di deroga alla proroga stessa ed eventi tassativamente determinati. Ed e' proprio la connessione fra l'interesse del privato a ricavare maggiori profitti dalla coltivazione del fondo e l'interesse generale che spiega perche' l'art. 1, lett. b del decreto suddetto preveda un duplice procedimento, l'uno a carattere amministrativo, l'altro giurisdizionale, da esperire affinche' si possa consentire la deroga alla proroga legale.
La funzione assegnata al d.l.c.p.s. 1 aprile 1947, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, sulla proroga dei contratti agrari, e' quella di limitare il diritto dei proprietari terrieri alla libera disponibilita' dei fondi concessi in compartecipazione o in affitto, affinche' risulti tutelato l'interesse generale alla protezione della parte del rapporto contrattuale economicamente e socialmente piu' debole: protezione che si esplica, sia con l'imposizione della proroga legale dei contratti agrari in corso, sia con il condizionare i casi di deroga alla proroga stessa ed eventi tassativamente determinati. Ed e' proprio la connessione fra l'interesse del privato a ricavare maggiori profitti dalla coltivazione del fondo e l'interesse generale che spiega perche' l'art. 1, lett. b del decreto suddetto preveda un duplice procedimento, l'uno a carattere amministrativo, l'altro giurisdizionale, da esperire affinche' si possa consentire la deroga alla proroga legale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte