Sentenza 148/1967 (ECLI:IT:COST:1967:148)
Massima numero 4776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  12/12/1967;  Decisione del  12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 148/67. IMPOSTE E TASSE - CONDONO FISCALE - LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 559, ART. 2, ULTIMO COMMA, ULTIMA PARTE - ESCLUSIONE DAL CONDONO PER LE SOPRATTASSE E LE PENE PECUNIARIE RELATIVE AD ACCERTAMENTI GIA' DEFINITI - DIVERSO TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OBIETTIVAMENTE DIVERSE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 2, ultimo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 559, concerne il condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale, escludendo il condono stesso per le soprattasse e le pene pecuniarie relative ad accertamenti gia' definiti, si limita a disciplinare diversamente situazioni diverse, e tali gia' nella realta' preesistente alla legge. Pertanto, e' da ritenersi insussistente il contrasto di detta norma con l'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte